(1) Agli effetti del presente regolamento per "legge" si intende la legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58; per "registro" il registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi; per "preposto" il gestore dell'esercizio nominato ai sensi dell'articolo 13 della legge; per "camera di commercio" la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano; per "familiari" il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini entro il secondo grado; per rimesse di autoveicoli o vetture gli esercizi di custodia di autoveicoli o vetture di terzi.
(2) Per le aree non pubbliche e per le associazioni locali di cui all'articolo 1, comma tre, della legge si intendono, rispettivamente, le aree l'accesso alle quali è riservato a soggetti predeterminati e le associazioni che esauriscono la loro attività nell'ambito comunale di riferimento.