Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) I candidati al conseguimento del titolo di ispettore dell'igiene e dell'ambiente sono tenuti a partecipare alle lezioni, al tirocinio pratico e a tutte le altre varie attività didattiche previste.
(2) Le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere immediatamente giustificate e motivate per iscritto, in caso di malattia mediante certificato medico.
(3) Le ore di tirocinio pratico non svolte, devono essere in ogni caso recuperate.