Pubblicato nel B.U. 25 febbraio 1969, n. 8.
(1) È dovere dei cantonieri di vigilare e possibilmente impedire ogni infrazione alle prescrizioni disposte dalle vigenti leggi sui lavori pubblici e dal codice stradale.
(2) Qualora gli avvertimenti ed i buoni uffici del cantoniere non ottengano alcun effetto, egli dovrà fare subito rapporto al proprio capocantoniere, perché questi provveda a norma di legge all'accertamento delle contravvenzioni a carico del trasgressore.