(1) La contrattazione a livello aziendale si svolge sulle materie riservate a tale contrattazione nel presente contratto collettivo.
(2) Per la contrattazione decentrata sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali che:
- sono firmatarie del presente contratto;
- abbiano un numero di iscritti tra il personale della dirigenza sanitaria dell'azienda non inferiore al 15%.
(3) I tempi e le procedure per la stipulazione di contratti collettivi aziendali sono disciplinati dall'articolo 6 del contratto collettivo intercompartimentale del 1° agosto 2002.
(4) Nel contratto collettivo aziendale possono essere previste particolari forme di partecipazione, anche con la costituzione di commissioni bilaterali od osservatori, per tutti gli aspetti riguardanti la gestione dei rapporti di lavoro.
(5) Il personale della dirigenza sanitaria ha diritto di riunirsi in assemblee sindacali, durante l'orario di lavoro ed in idonei locali da individuare con l'azienda, per 10 ore annue, senza decurtazione della retribuzione.
(6) Le assemblee che riguardano la generalità del personale della dirigenza sanitaria o gruppi di esso possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dalle organizzazioni sindacali rappresentative o dalle rappresentanze sindacali unitarie ove costituite.
(7) Le modalità di convocazione e dello svolgimento delle assemblee sono concordate a livello aziendale e deve essere garantita, in ogni caso, la continuità delle prestazioni indispensabili nelle articolazioni aziendali interessati.