(1) La Giunta provinciale può conferire l'incarico di coordinamento, su proposta del membro di Giunta preposto, sentito il direttore della ripartizione o dirigente scolastico interessato, nel rispetto dei seguenti criteri:
- presenza minima di sei persone da coordinare, anche se dipendenti da altri enti; in casi eccezionali è sufficiente la presenza minima di quattro persone, compreso il/la coordinatore/trice;
- necessità di garantire la funzionalità del servizio, la gestione di un settore e la sorveglianza del relativo personale mediante apposito coordinatore/trice;
- durata massima dell'incarico: anni quattro, rinnovabile.
(2) L'incarico di coordinamento può essere revocato in qualsiasi momento previa contestazione da parte del direttore preposto sull'insoddisfacente espletamento dei compiti di coordinamento. L'interessato può presentare entro trenta giorni le sue controdeduzioni al superiore del direttore preposto il quale, qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, propone la revoca dell'incarico. L'incarico può, inoltre, essere revocato in qualsiasi momento in caso di soppressione o trasferimento del servizio o settore oggetto del coordinamento.
(3) L'indennità di coordinamento è determinata, di regola, nella seguente misura sullo stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza, tenuto conto anche della complessità dei compiti affidati e delle responsabilità connesse:
- dal cinque fino al quindici per cento per il coordinamento fino a sei dipendenti;
- dal dieci fino al venti per cento per il coordinamento da sette a dieci dipendenti;
- dal quindici fino al venticinque per cento per il coordinamento da undici a venti dipendenti;
- dal venti fino al trentacinque per cento per il coordinamento di oltre venti dipendenti.2)
(4) L'indennità di coordinamento prevista ai sensi del comma 3 può essere aumentata di un ulteriore dieci per cento, qualora con il coordinamento siano collegati compiti e responsabilità in materia di prevenzione e protezione dei rischi professionali.
(5) L'indennità di coordinamento viene corrisposta mensilmente per dodici mesi, salva la trasformazione graduale in assegno personale ai sensi della normativa in vigore.
(6) L'indennità di cui al comma 5 è gradualmente trasformata in assegno personale pensionabile ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del CCI del 29.07.1999 per il periodo in cui il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo ha già percepito un'indennità di coordinamento o compenso analogo.
(7) La Ripartizione del personale fornisce, su richiesta, alle organizzazioni sindacali le informazioni sull'applicazione del presente articolo e le incontra, se richiesto, per l'esame relativo.