(1) Lo stipendio e l'indennità integrativa speciale in godimento dei dipendenti di cui all'articolo 12, comma 4 e seguenti dell'accordo di comparto per i dipendenti comunali dell'8.7.1994 inquadrati in livelli ad esaurimento sono aumentati nella stessa misura e con le stesse decorrenze previsti dagli articoli 91 e 92 del presente contratto per la 9. qualifica funzionale.
(2) La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per il corrispondente personale dirigente ad esaurimento del comparto del personale dell'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e dell'Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano.