Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2007, n. 30.
(1) Per gli anni 2005 e 2006, in favore del personale della dirigenza sanitaria, lo stipendio base, comprensivo dell'anzianità di servizio e l'indennità di posizione fissa, sono aumentati con le decorrenze e secondo le misure previste per gli aumenti degli stipendi per la generalità del personale dal contratto collettivo intercompartimentale del 6 giugno 2006. L'indennità integrativa speciale è aumentata con le decorrenze e secondo le misure previste dal contratto collettivo intercompartimentale del 6 giugno 2006 per la nona qualifica funzionale.
(2) Gli elementi retributivi di cui al comma 1 sono aumentati, a decorrere dall'anno 2007, con le decorrenze e secondo le misure previste per i rispettivi elementi retributivi dal contratto collettivo intercompartimentale per la generalità del personale, a meno che questa clausola contrattuale non venga disdetta, entro il 30 settembre con effetto dall'anno successivo, da parte della delegazione pubblica o della delegazione sindacale a ciò abilitata.