(1) Il fondo di produttività di cui all'articolo 28 del contratto collettivo del 28 agosto 2001 così come assegnato alle aziende sanitarie nell'anno 2004 pari ad euro 19.779.918,79 comprensivo degli oneri sociali, è aumentato del tasso d'inflazione previsto a livello intercompartimentale.
(2) A livello aziendale, previo accordo sindacale, il fondo di produttività assegnato alle aziende di cui al comma 1 può essere attribuito al personale in aggiunta allo stipendio fisso e continuativo in forma di un premio di produttività da collegarsi:
- a) alla realizzazione di progetti obiettivo e programmi concordati con la direzione generale in base al piano aziendale, o
- b) alla prestazione di plus orario, o
- c) alla realizzazione di progetti obiettivo e programmi concordati con la direzione generale in base al piano aziendale e alla prestazione di plusorario.
(3) Il 40% del fondo sopra citato, denominato premio di produttività annuale, è erogato annualmente in quote individuali in proporzione allo stipendio iniziale delle singole qualifiche funzionali sulla base dei criteri concordati a livello aziendale e comunque tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi o compiti concordati.
(4) L'erogazione del 60% del fondo sopra citato, denominato premio di produttività, oltre ad essere connesso ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati e concernenti il conseguimento della produttività complessiva, della qualità, dell'efficienza, efficacia, economicità, del miglioramento dei servizi resi, del migliore utilizzo delle risorse umane, finanziarie, è collegato all'effettuazione di ore di plusorario, il cui numero massimo, al pari del personale ammesso, è da definirsi a livello aziendale.
(5) Per il personale assegnato alla Scuola provinciale superiore di sanità le modalità ed i criteri per l'assegnazione del plus orario sono definiti dalla Scuola stessa previo accordo con le OO.SS. e comunicati all'azienda di appartenenza.
(6) A livello aziendale le percentuali di cui ai commi 3 e 4 possono essere modificate nel limite del 20% e previo accordo con le OO.SS.
Gli eventuali residui del fondo di cui al comma 4 confluiscono nel fondo di cui al comma 3.
(7) Il valore economico di un'ora di plusorario corrisponde al 4% dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale d'appartenenza.