(1) L'Amministrazione a seguito della soppressione del posto dirigenziale, può revocare, con le modalità previste dall'articolo 19, al/la dirigente scolastico/a l'incarico prima della scadenza ed affidarne un altro.
(2) L'Amministrazione può revocare al/la dirigente scolastico/a l'incarico prima della scadenza a seguito di valutazione negativa, secondo quanto disposto dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, in merito alla responsabilità dirigenziale.
(3) Nell'ipotesi di revoca dell'incarico a seguito di valutazione negativa si applica il comma 9 dell'articolo 23.