(1) La domanda di concessione di aspettativa non retribuita per motivi personali, di famiglia o di studio è presentata alla ripartizione del personale e viene trasmessa, per conoscenza, al diretto superiore, il quale, entro il termine concordato a livello aziendale, esprime parere motivato in merito alla compatibilità dell'aspettativa richiesta con le esigenze di servizio.
(2) Per particolari esigenze di servizio l'aspettativa può essere respinta o accolta solo in parte ovvero, in accordo con il richiedente, anticipata o posticipata nel tempo.
(3) Per la formazione specialistica si applica la vigente legge provinciale.