(1) L'assistenza domiciliare programmata e integrata di cui all'articolo 41 è svolta assicurando, al domicilio del soggetto affetto da patologia cronica e non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile nel caso dell'assistenza programmata e a cadenza determinata, anche giornaliera, in relazione al processo morboso in corso e agli interventi sanitari necessari nel caso dell'assistenza integrata, del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per: