(1) Il comma 3 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:
“3. Presso gli impianti di trattamento anaerobico degli effluenti di allevamento, quali gli impianti a biogas, è ammesso, previa autorizzazione ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, anche il cotrattamento di rifiuti organici e sottoprodotti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) possono essere utilizzati esclusivamente rifiuti organici e sottoprodotti della lavorazione del latte prodotti nel territorio della provincia di Bolzano oppure sottoprodotti vegetali che soddisfano i requisiti di cui al decreto ministeriale 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251;
b) la quantità massima di rifiuti organici e sottoprodotti immessi che non provengono dalle superfici di produzione dell'azienda non può superare il 20% della quantità totale annua trattata;
c) con l'aggiunta di rifiuti organici o sottoprodotti non può essere superato il carico di azoto di cui all'articolo 16, comma 1, stabilendo che 15 t di rifiuti organici o sottoprodotti corrispondono a 85 kg di azoto (1 UBA).”