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Corte costituzionale - ordinanza 9 febbraio 2022, n. 48
Bilancio e contabilità pubblica – Legge di stabilità provinciale per l’anno 2021 – copertura degli oneri relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 – riduzione della spesa obbligatoria – Estinzione del processo per rinuncia

Ordinanza 9 febbraio 2022 (1° marzo 2022), n. 48; Pres. Amato; Red. Petitti

 

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 22 febbraio 2021, depositato il 4 marzo 2021 e iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2021, ha impugnato l’art. 6 e la Tabella E della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2020, n. 16 (Legge di stabilità provinciale per l’anno 2021), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4, 5, 8, 9 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

che l’art. 6 della legge prov. Bolzano n. 16 del 2020 stabiliva, nel suo testo originario, che «[a]lla copertura degli oneri per complessivi 167.417.460,45 euro a carico dell’esercizio finanziario 2021, 174.675.142,68 euro a carico dell’esercizio finanziario 2022 e 783.645.926,11 euro a carico dell’esercizio finanziario 2023, derivanti dall’articolo 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla tabella E»;

che quest’ultima, nello stabilire la copertura degli oneri relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023, indica, tra l’altro, a parziale copertura degli oneri complessivi per l’anno 2022, una «riduzione della spesa obbligatoria» pari a 108.103.480,85 euro;

che, ad avviso del ricorrente, tale riduzione è stata prevista in assenza di esplicita riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, ciò che ne determina il contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost., per violazione di quanto previsto dagli artt. 19, comma 2, e 17, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

che queste disposizioni sarebbero violate perché la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe operato una riduzione delle spese formulata in modo del tutto generico, senza individuare specificamente la legge autorizzativa della spesa obbligatoria e, conseguentemente, senza provvedere alla riduzione delle precedenti autorizzazioni legislative di spesa obbligatoria, in contrasto con i predetti principi contabili e in violazione dei limiti all’esercizio delle competenze legislative attribuite alla stessa Provincia autonoma dagli artt. 4, 5, 8 e 9 dello statuto speciale per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, del quale sarebbe violato anche l’art. 83, che pone a carico della medesima Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano un obbligo di adeguamento della loro normativa alla legislazione statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;

che, con atto depositato il 31 marzo 2021, si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del suo Presidente, chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, la manifesta inammissibilità e infondatezza della questione;

che la cessazione della materia del contendere, in particolare, sarebbe determinata dall’entrata in vigore della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 marzo 2021, n. 3 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni), che, all’art. 2, apporta variazioni allo stato di previsione delle spese di cui all’art. 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2020, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023) «al fine di assicurare l’integrale copertura della spesa di cui all’articolo 79 dello Statuto speciale di autonomia», con l’effetto di riequilibrare anche la copertura della legge di stabilità qui impugnata;

che, ad avviso della difesa provinciale, la non fondatezza del motivo di ricorso discenderebbe dalla mancata considerazione del contesto entro il quale si collocano le disposizioni impugnate;

che la riduzione di spesa in parola, infatti, sarebbe da ricondursi alla riduzione del contributo al risanamento della finanza pubblica cui il sistema territoriale regionale integrato (costituito anche dalle due Province autonome) è tenuto nei confronti dello Stato, ai sensi dell’art. 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

che, secondo la difesa provinciale, il versamento di tale contributo, pur essendo qualificato contabilmente come una spesa obbligatoria, non sarebbe tuttavia tale nella prassi, sia per effetto della possibile devoluzione di una quota di spettanza provinciale alla Regione per effetto di quanto prevede il comma 4-bis del richiamato art. 79 del suddetto statuto, sia perché la necessità di contrastare l’emergenza pandemica ha condotto ad un accordo con lo Stato «che ha, nei fatti, portato al quasi azzeramento del contributo» sia per il 2020 che per il 2021;

che, tuttavia, a un medesimo esito non si sarebbe addivenuti per l’esercizio 2022, anche se le trattative in corso condurrebbero a ritenere che, in assenza di un simile correttivo, il calo di gettito previsto potrebbe non consentire alla Provincia autonoma di Bolzano lo svolgimento delle funzioni necessarie;

che ne conseguirebbe, secondo la difesa provinciale, «che allo stato non ricorrevano i presupposti per procedere alla riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spese riferiti all’anno 2022, per cui la copertura finanziaria prevista dall’art. 6 della legge provinciale n. 16/2020 e dalla relativa tabella E è credibile e sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale»;

che, con atto depositato il 20 luglio 2021, sulla base della delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, in conseguenza dell’intervenuto ripristino della copertura finanziaria operato con le variazioni introdotte dall’art. 2 della legge prov. Bolzano n. 3 del 2021, ha rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano con atto depositato il 26 agosto 2021, sulla base della delibera della Giunta provinciale n. 671 del 10 agosto 2021;

che, peraltro, l’impugnato art. 6 è stato sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano 3 agosto 2021, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023);

che, inoltre, l’art. 1, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 8 del 2021, tra le modificazioni apportate agli Allegati di cui agli artt. 1 e 6 della legge prov. Bolzano n. 16 del 2020, riporta, alla lettera d), che «l’allegato E viene integrato dall’allegato E1».

Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale vigente ratione temporis, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 3 del 2022, n. 253, n. 222 e n. 122 del 2021).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2022.