(1) I commi 2 e 3 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, sono così sostituiti:
“2. La Direttrice generale/Il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige procede alla nomina della candidata/del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale la candidata/il candidato più giovane di età.
3. Qualora, entro due anni dal conferimento dell’incarico, la direttrice o il direttore di struttura complessa si dimetta o decada, la Direttrice generale/il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige procede alla sua sostituzione conferendo l’incarico mediante scorrimento della graduatoria delle persone idonee, se questo è previsto preventivamente nell’avviso pubblico di selezione.”.