(1) Il presente contratto collettivo intercompartimentale si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei seguenti comparti:
(2) In quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto, al personale di cui al comma 1 si applica il vigente contratto collettivo di cui all’art. 4, comma 2, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.