(1) Le domande sono escluse dalla graduatoria per l’assegnazione di un’abitazione in locazione a canone sociale qualora le seguenti persone, anche se non conviventi con il/la richiedente e il/la partner, siano proprietarie, sul territorio provinciale, di una superficie utile abitabile il cui valore sia superiore all’importo determinato in base al presente articolo:
- i genitori del/della richiedente;
- i genitori del/della partner;
- i figli e le figlie del/della richiedente o del/della partner.
(2) Ai fini del calcolo della superficie utile di cui al comma 1 si considerano anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali facciano parte le persone di cui al comma 1, lettere a) e b). Non vengono considerate le abitazioni dichiarate inabitabili.
(3) La domanda viene esclusa dalla graduatoria per l’assegnazione di un’abitazione in locazione a canone sociale se la superficie utile abitabile delle abitazioni di proprietà sia superiore al seguente risultato: 80 metri quadrati moltiplicato per
- il numero dei figli/delle figlie aumentato di un’unità se si tratta di abitazioni di proprietà delle persone di cui al comma 1, lettera a) e b);
- il numero dei figli/delle figlie propri/proprie maggiorenni aumentato di due unità se si tratta di abitazioni di proprietà delle persone di cui al comma 1, lettera c).
(4) Se del patrimonio immobiliare delle persone di cui al comma 1 fa parte un maso chiuso, il relativo valore non è considerato. Il numero di persone di cui al comma 3 è ridotto di uno.
(5) Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione a quei/quelle richiedenti o partner per i quali/le quali, da specifica documentazione dell’autorità giurisdizionale o di pubbliche autorità, risultino circostanze da cui si possa dedurre una causa oggettiva di estraneità, in termini di rapporti affettivi o economici, nei confronti dei rispettivi genitori o figli/figlie.