(1) Nel caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di un’altra regione, le competenze amministrative per l’assegnazione della concessione spettano alla Provincia, quando la maggior parte della portata d’acqua oggetto della concessione è derivata nel territorio della provincia.
(2) Nei casi di cui al comma 1, i progetti vengono valutati e la concessione viene assegnata, all’esito del procedimento unico di cui all’articolo 3, salva la partecipazione procedimentale della Regione interessata, da disciplinare anche nell’apposita intesa riguardante la gestione delle derivazioni, i vincoli amministrativi e la ripartizione dei canoni.
(3) Nel caso di concessioni idroelettriche che interessano anche il territorio della provincia, qualora la maggior portata di derivazione d’acqua in concessione ricada nel territorio di un’altra regione, le funzioni amministrative per l’assegnazione della concessione spettano a quest’ultima Regione. La Provincia, nei limiti della propria competenza, parteciperà alla valutazione dei progetti nell’ambito del procedimento disciplinato con legge dalla competente Regione, fatta salva l’intesa necessaria a disciplinare la gestione delle derivazioni, i vincoli amministrativi e la ripartizione dei canoni.
(4) Nel caso di concessioni che interessano le Province autonome di Bolzano e Trento, si applica quanto previsto dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche.