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d) Legge provinciale 16 agosto 2023, n. 201)
Disciplina dell’assegnazione di concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico

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1)
Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 17 agosto 2023, n. 33.

Art. 36 (Principi e criteri di selezione delle offerte)

(1) La selezione delle offerte avviene sulla base dei criteri di valutazione tecnica ed economica riportati nel bando e negli inviti.

(2) I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche della concessione.

(3) Ciascun criterio può essere suddiviso in sub-criteri, associando a ciascun criterio e sub-criterio uno specifico punteggio, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

(4) La convenienza economica dell’offerta è valutata in relazione all’incremento del valore indicato nei documenti di gara quale base dell’offerta economica ai sensi dell’articolo 30, comma 2, lettera n). I canoni, nella misura definita in applicazione dell’Art. 13, e le compensazioni ambientali di cui all’articolo 16 costituiscono il valore minimo dell’offerta economica a base di gara. Il punteggio economico non può superare, nella singola gara, il 45 per cento del punteggio totale.

(5) La valutazione tecnica dell’offerta avviene sulla base dei criteri specificati nel bando e nella lettera d’invito. Il bando e la lettera d’invito stabiliscono criteri finalizzati a valorizzare:

  1. i miglioramenti in termini energetici, di produzione e di producibilità, ulteriori rispetto a quelli minimi stabiliti ai sensi dell’articolo 14;
  2. gli interventi, anche innovativi, finalizzati alla conservazione della capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggiore efficienza nell’uso della risorsa idrica;
  3. il miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, ulteriore rispetto ai livelli minimi stabiliti ai sensi dell’articolo 15;
  4. le proposte di miglioramento della qualità del contesto ambientale, paesaggistico e di tutela e valorizzazione dei beni di interesse culturale, con preferenza per i progetti che prevedono l’integrale reimpiego dei beni del precedente concessionario, salvo quanto previsto dall’articolo 47, comma 6;
  5. la precedente esperienza diretta nella gestione di concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico;
  6. l'organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato;
  7. le proposte che promuovono la piena stabilità occupazionale e prevedono iniziative di valorizzazione del contesto sociale locale, anche mediante appositi percorsi di formazione;
  8. le certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute di lavoratrici e lavoratori, nonché le misure di tutela della salute e della sicurezza di lavoratrici e lavoratori ulteriori a quelli previsti dalle disposizioni in vigore;
  9. le misure per l’incremento della sicurezza delle opere e degli altri beni e per il loro mantenimento in condizioni di piena efficienza; 8)
  10. le certificazioni e attestazioni ambientali in riferimento all’attività oggetto della concessione;
  11. misure che contribuiscono al benessere economico e sociale nei Comuni interessati.

(6) La Giunta provinciale può indicare ulteriori criteri che i bandi e gli inviti devono valorizzare ai fini dell’aggiudicazione delle gare.

(7) Le proposte migliorative sono ammesse nei limiti indicati nei documenti di gara e unicamente se direttamente e autonomamente realizzabili dal concorrente.

(8) Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilito nel bando o negli inviti, l’ufficio competente verifica l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 35 e la completezza documentale e può richiedere, per una sola volta, chiarimenti ai proponenti, assegnando un termine di regolarizzazione non superiore a 30 giorni, qualora da questi non derivi alcuna modifica sostanziale delle caratteristiche progettuali. Decorso inutilmente detto termine, il concorrente è escluso dalla gara.

8)
La lettera i) dell’art. 36 comma 5, è stata così modificata dall’art. 6, comma 7, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
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