(1) I concessionari sono tenuti a consegnare alla Provincia, ogni tre anni, un rapporto relativo all’attuazione della concessione, necessario per verificarne la corretta gestione. La consegna del rapporto deve avvenire entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ogni triennio.
(2) La Giunta provinciale determina i contenuti e stabilisce lo schema tipo del rapporto di cui al comma 1.
(3) Se l’ufficio competente rileva la mancanza, l’incompletezza o l’erroneità dei dati e delle informazioni riportati nel rapporto periodico trasmesso, lo comunica formalmente al concessionario, assegnandogli un termine per porre rimedio all’inadempimento. Il concessionario è tenuto a inviare i dati e le informazioni mancanti entro il termine stabilito.
(4) Gli inadempimenti rispetto alla presentazione del rapporto periodico o alla presentazione delle integrazioni richieste dall’ufficio competente rilevano per la valutazione dei requisiti di partecipazione del concessionario a successive procedure di assegnazione di concessioni.
(5) Fermo restando quanto stabilito all’articolo 50, la mancata presentazione del rapporto periodico per due periodi consecutivi e comunque per cinque volte nel corso della concessione, determina la decadenza dalla concessione.