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b) Decreto del Presidente della Provincia 2 agosto 2023, n. 221)
Modifica del regolamento di esecuzione in materia di locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento

1)
Pubblicato nel B.U. 10 agosto 2023, n. 32.

Art. 1

(1) L’articolo 104 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2021, n. 1, è così sostituito:

“Art. 104 (Assistenza sanitaria e calcolo del livello di rischio)

1. L’organizzatore di qualsiasi tipo di intrattenimento o pubblico spettacolo ha l’obbligo di assicurare l’assistenza sanitaria ai partecipanti attivi, inclusi gli atleti nelle competizioni sportive; deve inoltre garantire un adeguato soccorso sanitario per il pubblico presente.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’organizzatore deve eventualmente col supporto del tecnico, registrare l’evento sul portale “Gestione Assistenza Manifestazioni ed Eventi Sportivi” (G.A.M.E.S.), messo a disposizione dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il calcolo automatico del livello di rischio.

3. I livelli di rischio e il relativo punteggio sono stabiliti come segue:

a) rischio molto basso / basso = ˂ 18 punti;

b) rischio moderato / elevato = 18-36 punti;

c) rischio molto elevato = 37-55 punti.

4. I livelli di cui al comma 3 vengono calcolati in automatico dal software sul portale “G.A.M.E.S.” sulla base delle informazioni inserite dall’organizzatore.

5. A seconda del livello di rischio calcolato in automatico sul portale “G.A.M.E.S.”, l’evento dovrà essere registrato in modo definitivo sullo stesso portale entro i termini stabiliti dai commi 6, 7 e 8.

6. Eventi con livello di rischio molto basso / basso (˂ 18 punti) devono essere registrati almeno 15 giorni prima del loro inizio.

7. Eventi con livello di rischio moderato / elevato (18-36 punti) devono essere registrati almeno 30 giorni prima del loro inizio.

8. Eventi con livello di rischio molto elevato (37-55 punti) devono essere registrati almeno 45 giorni prima del loro inizio.

9. In caso di punteggio pari o superiore a 18, la registrazione definitiva dell’evento sul portale “G.A.M.E.S.” deve essere corredata da un piano di soccorso sanitario “Modello Organizzativo Gestione Emergenze Sanitarie e Sportive” (M.O.G.E.S.S.), da cui risulti il dettaglio delle risorse previste e delle modalità organizzative del soccorso sanitario predisposto dall’organizzatore. Il Servizio di Emergenza Medica sotto la Direzione Emergenza Medica, Anestesia e Rianimazione (EMAR) dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige valuta il piano di soccorso sanitario elaborato dall’organizzatore e può imporre integrazioni o prescrizioni da rispettarsi in occasione dell’evento.

10. Entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla registrazione definitiva, l’evento viene approvato in toto, approvato sub condizione o rifiutato con motivazione. Ogni responso sarà consultabile esclusivamente tramite il portale “G.A.M.E.S.”.

11. L’attestato di approvazione dell’evento prodotto dal portale “G.A.M.E.S.”, il piano di soccorso sanitario “M.O.G.E.S.S.” e l’esito della sua valutazione ai sensi dei commi 9 e 10 sono presentati dall’organizzatore all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’evento insieme alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione. Il rilascio dell’autorizzazione può avvenire solo in presenza di approvazione dell’evento tramite portale “G.A.M.E.S.”.

12. Gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione sono a carico dell’organizzatore.

13. Il calcolo del livello di rischio non è obbligatorio per eventi, al chiuso o all’aperto, ai quali siano presenti, contemporaneamente, fino a 500 persone.”

Art. 2 (Abrogazione)

(1) L’allegato B „Articolo 104) del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2021, n. 1, che contiene la tabella di calcolo del livello di rischio, è abrogato.

Art. 3 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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