(1) Alla copertura degli oneri non obbligatori derivanti dagli articoli 5, 6, 7, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 33 e 35, quantificati complessivamente in 4.764.562,59 euro per l’anno 2023, in 5.046.408,72 euro per l’anno 2024 e in 4.231.408,72 euro per l’anno 2025, si provvede nel limite degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni nel bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
(2) Salvo quanto previsto al comma 1, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.