(1) Le società partecipate concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assicurando l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle rispettive gestioni e la sostenibilità dell’indebitamento contratto nonché, in presenza di squilibri della gestione, adottando tempestivamente misure autonome di contenimento e di razionalizzazione delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche in funzione del recupero della continuità aziendale e del superamento di eventuali situazioni di crisi.
(2) Nell’ambito dei compiti previsti dall’articolo 50, comma 3, della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, spetta all’Organismo di valutazione, in base a un programma di lavoro annuale, la verifica della corretta attuazione delle misure di cui al comma 1 da parte delle società partecipate.