(1) Il presente regolamento contiene la disciplina dell’Avvocatura della Provincia, in esecuzione dell’articolo 49 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e successive modifiche, e in applicazione dell’articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel rispetto dei principi contenuti in tale legge.
(2) Il presente regolamento disciplina, inoltre, la delega di funzioni al/alla Presidente della Provincia in materia contenziosa.