(1) L’iscrizione all’elenco avviene su istanza della persona interessata.
(2) L’istanza di iscrizione va redatta su apposito modulo messo a disposizione dall’Ufficio e trasmessa in via telematica all’Ufficio.
(3) Nell’istanza d’iscrizione la persona richiedente dichiara il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
(4) L’Ufficio verifica il possesso da parte della persona richiedente dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
(5) L’Ufficio comunica per iscritto alla persona richiedente l’esito dell’istanza e, in caso di esito positivo, provvede all’iscrizione della persona nell’elenco.
(6) L’iscrizione all’elenco ha una durata quinquennale, fatta salva la possibilità di prolungare l’iscrizione prima di ogni scadenza per ulteriori cinque anni, previa richiesta della persona interessata e purché continuino a sussistere i requisiti previsti. La richiesta va presentata almeno sei mesi prima della scadenza del suddetto termine quinquennale.
(7) L’Ufficio avvia il procedimento per la cancellazione dall’elenco di una persona iscritta nei seguenti casi:
- nel caso in cui la persona iscritta non sia più in possesso di uno o più requisiti previsti dall’articolo 3;
- su richiesta della stessa;
- in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione da parte della stessa.
(8) L’elenco aggiornato viene messo a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3.