(1) La Provincia autonoma di Bolzano istituisce, ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, recante “Promozione dell’amministrazione di sostegno”, l’elenco provinciale delle amministratrici e degli amministratori di sostegno volontari, di seguito denominato “elenco”. L’elenco è gestito dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali ed è costituito da una lista di persone fisiche che si sono dichiarate disponibili a svolgere come volontarie, sul territorio provinciale, l’incarico di amministratrice/amministratore di sostegno a favore di persone estranee al proprio nucleo familiare.
(2) L’elenco è finalizzato a sostenere le giudici e i giudici tutelari nel loro compito di nomina delle amministratrici e degli amministratori di sostegno nonché i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), nella loro attività di predisposizione dei ricorsi per la nomina di amministratrici e amministratori di sostegno.
(3) L’elenco non è pubblico e viene messo a disposizione del Tribunale di Bolzano e dei seguenti soggetti, affinché possano proporre il nominativo di un volontario/una volontaria nel ricorso per la nomina di un’amministratrice/un amministratore di sostegno da loro redatto: