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b) Legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 31)
Tutela degli habitat acquatici ed esercizio sostenibile della pesca

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1)
Pubblicato nel  supplemento 3 del B.U. 16 febbraio 2023, n. 7.

Art. 20 (Norme transitorie e finali)

(1) La legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, è abrogata. La segnaletica ad essa riferita presente attualmente sul territorio resta valida fino alla sostituzione con una nuova segnaletica.

(2) Le licenze di pesca di tipo B e D valide alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla rispettiva data di scadenza; gli organi preposti alla vigilanza ittica restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato.

(3) I piani di coltivazione annuali per i singoli tratti di acque da pesca, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore fino alla fine dell’anno di riferimento.

(4) Entro il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della presente legge verrà approvata una nuova deliberazione della Giunta provinciale sulle attività sportive e ricreative.