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Normativa provinciale
Caccia e pesca
Pesca
Legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 (Obiettivi)
b) Legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3
1)
Tutela degli habitat acquatici ed esercizio sostenibile della pesca
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel
supplemento 3 del
B.U. 16 febbraio 2023, n.
7.
Art. 2 (Obiettivi)
(
1
)
Con questa legge si perseguono i seguenti obiettivi:
il raggiungimento dell’obbiettivo di garantire un «buono stato» dei fiumi, dei laghi e delle acque sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
il mantenimento seminaturale e il miglioramento delle acque superficiali nonché della fauna autoctona a esse collegata, in particolare pesci, lamprede, decapodi e cozze d’acqua dolce (Unionidi), anche mediante l’individuazione di bandite di pesca;
la disciplina della pesca e dei diritti di pesca, l’assegnazione di concessioni di pesca, la regolamentazione della coltivazione delle acque da pesca e dell’attività alieutica;
la salvaguardia dell’interesse pubblico e il contemperamento da parte dell’Ufficio dell’interesse pubblico con gli interessi privati dei soggetti titolari dei diritti di pesca, di chi pratica l’acquicoltura, delle associazioni, dei pescatori, delle pescatrici e dei soggetti proprietari dei fondi.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
A Pesca
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 19 —
b) Legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)
Art. 2 (Obiettivi)
Art. 3 (Definizioni)
MISURE PER LA CONSERVAZIONE E IL
MIGLIORAMENTO DELLE ACQUE
SUPERFICIALI
REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA
SALVAGUARDIA DELL’INTERESSE PUBBLICO E DEGLI INTERESSI PRIVATI
NORME FINALI
B Caccia
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico