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b) Legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 31)
Tutela degli habitat acquatici ed esercizio sostenibile della pesca

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1)
Pubblicato nel  supplemento 3 del B.U. 16 febbraio 2023, n. 7.

Art. 2 (Obiettivi)

(1) Con questa legge si perseguono i seguenti obiettivi:

  1. il raggiungimento dell’obbiettivo di garantire un «buono stato» dei fiumi, dei laghi e delle acque sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
  2. il mantenimento seminaturale e il miglioramento delle acque superficiali nonché della fauna autoctona a esse collegata, in particolare pesci, lamprede, decapodi e cozze d’acqua dolce (Unionidi), anche mediante l’individuazione di bandite di pesca;
  3. la disciplina della pesca e dei diritti di pesca, l’assegnazione di concessioni di pesca, la regolamentazione della coltivazione delle acque da pesca e dell’attività alieutica;
  4. la salvaguardia dell’interesse pubblico e il contemperamento da parte dell’Ufficio dell’interesse pubblico con gli interessi privati dei soggetti titolari dei diritti di pesca, di chi pratica l’acquicoltura, delle associazioni, dei pescatori, delle pescatrici e dei soggetti proprietari dei fondi.