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l) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2022, n. 301)
Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per la frequenza di corsi di studio universitario del terzo ciclo, di tirocini formativi o professionali obbligatori, oppure di corsi universitari per il conseguimento di un’abilitazione all’insegnamento

1)
Pubblicato nel B.U. 22 dicembre 2022, n.  51.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 19 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, i requisiti di accesso alle borse di studio assegnate mediante concorso bandito dalla Giunta provinciale, per la frequenza di corsi di studio universitario del terzo ciclo – quali corsi di specializzazione, master universitari di II livello o dottorati (PhD) – di tirocini formativi o professionali obbligatori, oppure di corsi universitari per il conseguimento di un’abilitazione all’insegnamento; stabilisce inoltre l’ammontare delle borse di studio nonché i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti e per l’assegnazione dei punteggi al fine della formazione delle graduatorie.

Art. 2 (Beneficiari)

(1) Possono beneficiare delle borse di studio le persone che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i requisiti previsti dagli articoli da 3 a 9 del presente regolamento.

Art. 3 (Cittadinanza e residenza)

(1) Possono accedere alle borse di studio di cui al presente regolamento le persone che frequentano in provincia di Bolzano un corso di studio universitario del terzo ciclo – quale un corso di specializzazione, un master universitario di II livello o un dottorato (PhD) – un tirocinio formativo o professionale obbligatorio, oppure un corso universitario per il conseguimento di un’abilitazione all’insegnamento e che sono:

  1. cittadine o cittadini di Stati membri dell’Unione europea, oppure
  2. cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 13.12.2011, n. 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, di conseguenza, sono equiparate o equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani, oppure
  3. cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno ma non per soggiornanti di lungo periodo, e che al momento della presentazione della domanda hanno residenza anagrafica ininterrotta in provincia di Bolzano da almeno un anno e la mantengono almeno fino al termine intermedio o al termine ultimo fissato dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

(2) Le persone che frequentano al di fuori della provincia di Bolzano un corso di studio universitario del terzo ciclo di cui al comma 1, un tirocinio formativo o professionale obbligatorio, oppure un corso universitario per il conseguimento di un’abilitazione all’insegna¬mento possono partecipare al concorso indipendentemente dalla loro cittadinanza, se al momento della presentazione della domanda hanno residenza anagrafica ininterrotta in provincia di Bolzano da almeno due anni e la mantengono almeno fino al termine intermedio o al termine ultimo fissato dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

(3) Non hanno diritto alla borsa di studio le persone che frequentano al di fuori della provincia di Bolzano un corso di studio universitario del terzo ciclo di cui al comma 1, un tirocinio formativo o professionale obbligatorio, oppure un corso universitario per il conseguimento di un’abilitazione all’insegnamento e sono iscritte all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). Tuttavia, se la persona ha spostato la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, trova applicazione la legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, (Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero), in base alla quale la persona richiedente risulta essere un’avente diritto.

Art. 4 (Tipologie di formazione)

(1) Al momento della presentazione della domanda, la persona richiedente deve essere iscritta a una delle seguenti formazioni:

  1. corso universitario del terzo ciclo, come un corso di specializzazione o un master di II livello (articolo 11, comma 2);
  2. tirocinio formativo o professionale obbligatorio (articolo 11, comma 3);
  3. dottorato (PhD) (articolo 11, comma 4);
  4. corso universitario per il conseguimento di un’abilitazione all’insegnamento (articolo 11, comma 5).

(2) Prima dell’inizio della formazione di cui al comma 1, lettera a) o c), la persona richiedente deve aver ultimato un corso di studio universitario di almeno quattro anni e aver conseguito il corrispondente titolo accademico.

(3) Prima dell’inizio della formazione di cui al comma 1, lettera b) o d), la persona richiedente deve aver ultimato un corso di studio universitario di almeno tre anni e aver conseguito il corrispondente titolo accademico.

Art. 5 (Ulteriori requisiti)

(1) Ai sensi dell’articolo 19 della legge provinciale n. 9/2004, le persone richiedenti devono iniziare un corso di studio universitario del terzo ciclo, come un corso di specializzazione, un master universitario di II livello o un dottorato (PhD), entro sei anni dall’ultimazione di un corso di studio universitario del secondo ciclo. Lo stesso vale anche per i tirocini formativi o professionali obbligatori e i corsi universitari per il conseguimento di un’abilitazione all’insegnamento, che devono iniziare entro sei anni dall’ultimazione di un corso di studio universitario del primo o del secondo ciclo.

(2) La persona richiedente non può beneficiare più di una volta della borsa di studio di cui al presente regolamento per il medesimo tipo di formazione post universitaria e non deve avere già concluso un corso di studio dello stesso tipo di quello per cui chiede la borsa.

Art. 6 (Durata del corso di studio)

(1) Le borse di studio di cui al presente regolamento possono essere concesse per:

  1. la durata legale del corso di studio del terzo ciclo, come un corso di specializzazione o un master di II livello;
  2. l’intera durata del tirocinio formativo o professionale obbligatorio;
  3. la durata legale del dottorato (PhD), più un ulteriore anno;
  4. la durata legale prevista per i corsi universitari per il conseguimento di un’abilitazione all’insegnamento. Per i corsi universitari della durata di 3 semestri, la borsa di studio è concessa per un solo anno accademico (2 semestri) e si considerano le tasse universitarie effettivamente pagate.

Art. 7 (Merito di studio)

(1) Per poter beneficiare di una borsa di studio, le persone richiedenti devono frequentare un percorso formativo che prevede un numero minimo di crediti formativi (espresso in crediti formativi europei dell’“European Credit Transfer System”, di seguito denominati crediti ECTS) oppure una durata minima, come stabilito annualmente nel bando di concorso.

(2) Nel bando di concorso è altresì stabilito annualmente:

  1. il merito di studio minimo (ECTS) che deve essere conseguito dalle persone richiedenti;
  2. la durata minima della formazione da rispettare durante il periodo per il quale è stata assegnata la borsa di studio, al fine di poter mantenere tale beneficio.

(3) In caso di mancato raggiungimento del suddetto merito minimo o della durata minima della formazione, l’importo totale della borsa di studio deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.

(4) Se il merito di studio non viene conseguito nella misura indicata nella domanda, oppure se la formazione dura meno a lungo di quanto indicato nella domanda, la beneficiaria o il beneficiario della borsa di studio deve restituire l’importo corrispondente alla differenza, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione della borsa di studio.

Art. 8 (Formazione a distanza a causa di uno stato di emergenza sanitaria)

(1) Nel caso in cui sia proclamato uno stato di emergenza sanitaria, i percorsi formativi di cui al presente regolamento si possono svolgere parzialmente anche in modalità a distanza.

Art. 9 (Situazione economica)

(1) L’assegnazione delle borse di studio è una prestazione di primo livello, per la quale si considerano i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, nonché il valore della situazione economica del nucleo stesso (VSE), di cui all’articolo 8 del citato decreto, e successive modifiche.

(2) Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia n. 2/2011, e successive modifiche.

(3) Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica si considera l’anno solare che precede l’anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio.

Art. 10 (Cumulabilità)

(1) Le borse di studio di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre prestazioni economiche concesse per lo stesso periodo e per la stessa formazione post universitaria da altre istituzioni o enti pubblici o da istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

(2) Nel caso in cui a una persona richiedente venga assegnata una borsa di studio di cui al presente regolamento e, per lo stesso anno accademico, le venga concessa anche un’ulteriore prestazione economica di cui al comma 1, dovrà scegliere la prestazione economica di cui intende beneficiare e rinunciare alle altre prestazioni eventualmente concesse.

(3) In deroga ai commi 1 e 2, le borse di studio di cui al presente regolamento possono essere cumulate con:

  1. le borse di studio percepite per la partecipazione a programmi di interscambio e costituenti un’indennità di mobilità (p.es. borsa di studio Erasmus, accordi bilaterali, eccetto borse di studio Erasmus Mundus);
  2. le borse di studio assegnate per meriti particolari, per le quali la situazione economica della beneficiaria o del beneficiario non è rilevante;
  3. i benefici a favore di richiedenti con disabilità;
  4. le borse di studio straordinarie assegnate a seguito di uno stato di emergenza sanitaria.

Art. 11 (Ammontare)

(1) L’ammontare delle borse di studio di cui al presente regolamento è determinato in base ai criteri indicati al presente articolo. Tutti i casi sono riportati nelle tabelle di cui all’allegato A.

(2) CORSI DI STUDIO UNIVERSITARIO DEL TERZO CICLO, COME CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E MASTER DI II LIVELLO

(2.1) L’ammontare delle borse di studio è determinato come segue:

ECTS-Punkte

Numero crediti ECTS

Arbeitsaufwand in Stunden

Numero ore di lavoro

Betrag in Euro

Importo in euro

30 - 36

750 - 900

6.000,00

37 - 43

901 - 1.050

7.200,00

44 - 50

1.051 - 1.200

8.400,00

51 und mehr / e più

1.201 und mehr / e più

9.600,00

(2.2) In caso di corsi di studio universitario del terzo ciclo, come corsi di specializzazione e master di II livello, che prevedono una frequenza inferiore a tre giorni alla settimana o a dieci giorni al mese, gli importi indicati vengono ridotti del 25%.

(2.3) Per i corsi di studio universitario del terzo ciclo, come corsi di specializzazione e master di II livello, che vengono offerti in modalità a distanza, l’ammontare della borsa di studio viene fissato in euro 2.400,00.

(2.4) In base al VSE, l’ammontare di cui al punto 2.1 o 2.2 viene ridotto come segue:

FWL / VSE

Reduzierung

Riduzione

bis / fino a 2,00

0%

von / da 2,01 bis / a 3,00

- 20%

von / da 3,01 bis / a 4,00

- 40%

von / da 4,01 bis / a 6,00

- 60%

(2.5) Per ogni componente del nucleo familiare (compresa la persona richiedente) che, nell’anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno 150 giorni, le soglie del VSE di cui al punto 2.4 sono aumentate di 0,5 punti.

(2.6) Se per la frequenza del corso di studio universitario la persona richiedente deve pagare delle tasse universitarie, l’ammontare della borsa di studio viene aumentato come segue:

Studiengebühren in Euro

Tasse universitarie in euro

Anhebung der Studienbeihilfe

Aumento della borsa di studio

0,00 – 1.000,00

0%

1.000,01 – 3.000,00

+ 20%

3.000,01 – 5.000,00

+ 40%

über / oltre 5.000,00

+ 60%

(3) TIROCINI FORMATIVI O PROFESSIONALI OBBLIGATORI

(3.1) L’ammontare delle borse di studio è determinato come segue:

Dauer

Durata

Höhe der Beihilfe in Euro

Ammontare della borsa di studio in euro

90 – 119 Tage / giorni

2.400,00

120 - 149 Tage / giorni

3.000,00

150 - 179 Tage / giorni

3.600,00

180 - 209 Tage / giorni

4.200,00

210 - 239 Tage / giorni

4.800,00

240 - 269 Tage / giorni

5.400,00

270 - 299 Tage / giorni

6.000,00

300 - 329 Tage / giorni

6.600,00

330 - 365 Tage / giorni

7.200,00

(3.2) In base al VSE, l’ammontare di cui al punto 3.1 viene ridotto come segue:

FWL / VSE

Reduzierung

Riduzione

bis / fino a 2,00

    0%

von / da 2,01 bis / a 3,00

- 20%

von / da 3,01 bis / a 4,00

- 40%

(3.3) Per ogni componente del nucleo familiare (compresa la persona richiedente) che, nell’anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno 150 giorni, le soglie del VSE di cui al punto 3.2 sono aumentate di 0,5 punti.

(3.4) Se, nel periodo per il quale richiede la borsa di studio, la persona richiedente percepisce un compenso oppure una retribuzione per il tirocinio, l’ammontare della borsa di studio viene ridotto come segue:

Entgelt (Bruttobetrag)

Compenso (importo lordo)

Reduzierung

Riduzione

mehr als 30% der Beihilfe/

più del 30% della borsa di studio

- 30%

mehr als 60% der Beihilfe/

più del 60% della borsa di studio

- 50%

mehr als 80% der Beihilfe/

più dell’80% della borsa di studio

- 70%

(3.5) Se, nel periodo per il quale richiede la borsa di studio, la persona richiedente percepisce un compenso per il tirocinio oppure una retribuzione superiore a euro 1.300,00 lordi mensili, non le viene concessa alcuna borsa di studio.

(3.6) Se la tirocinante o il tirocinante svolge il tirocinio come libero professionista ed emette quindi fattura per tale attività, deve dichiarare anche tali entrate.

(4) DOTTORATI (PHD)

(4.1) L’ammontare delle borse di studio è determinato come segue:

Dauer

Durata

Höhe der Beihilfe in Euro

Ammontare della borsa di studio in euro

180 - 209 Tage / giorni

7.200,00

210 - 239 Tage / giorni

7.800,00

240 - 269 Tage / giorni

8.400,00

270 - 299 Tage / giorni

9.000,00

300 - 365 Tage / giorni

10.800,00

(4.2) Per i dottorati (PhD) che vengono offerti in modalità a distanza, l’ammontare della borsa di studio è fissato in euro 4.800,00.

(4.3) In base al VSE, l’ammontare di cui ai punti 4.1 e 4.2 viene ridotto come segue:

FWL / VSE

Reduzierung

Riduzione

bis / fino a 2,00

0%

von / da 2,01 bis / a 3,00

- 10%

von /da 3,01 bis / a 4,00

- 20%

von / da 4,01 bis / a 6,00

- 30%

(4.4) Per ogni componente del nucleo familiare (compresa la persona richiedente) che, nell’anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno 150 giorni, le soglie del VSE di cui al punto 4.3 sono aumentate di 0,5 punti.

(4.5) Se, nel periodo per il quale richiede la borsa di studio, la persona richiedente percepisce un compenso in qualità di collaboratrice scientifica o collaboratore scientifico oppure di collaboratrice o collaboratore di progetto per la sua attività di ricerca nell’ambito del dottorato, l’ammontare della borsa di studio viene ridotto come segue:

Entgelt (Bruttobetrag)

Compenso (importo lordo)

Reduzierung

Riduzione

mehr als 30% der Beihilfe/

più del 30% della borsa di studio

- 30%

mehr als 60% der Beihilfe/

più del 60% della borsa di studio

- 50%

mehr als 80% der Beihilfe/

più dell’80% della borsa di studio

- 70%

(4.6) Se il compenso ai sensi del punto 4.5 è superiore a euro 1.500,00 lordi mensili, non viene concessa alcuna borsa di studio.

(4.7) Se per la frequenza del dottorato (PhD) la persona richiedente deve pagare delle tasse universitarie, l’ammontare della borsa di studio viene aumentato come segue:

Studiengebühren in Euro

Tasse universitarie in euro

Anhebung der Studienbeihilfe

Aumento della borsa di studio

0,00 bis / fino a 1.000,00

0 %

1.000,01 bis / fino a 3.000,00

+ 20%

3.000,01 bis / fino a 5.000,00

+ 40%

über / oltre 5.000,00

+ 60%

(5) CORSI UNIVERSITARI PER IL CONSEGUIMENTO DI UN’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO

(5.1) L’ammontare della borsa di studio per i seguenti corsi è fissato in euro 4.200,00:

  1. corso di specializzazione per il sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria nonché della scuola secondaria di I e II grado;
  2. corso universitario “tedesco come lingua straniera / tedesco come seconda lingua”.

(5.2) L’ammontare della borsa di studio per il corso universitario di formazione per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie e superiori tedesche e ladine è fissato in euro 1.200,00.

(5.3) In base al VSE, l’importo di cui ai punti 5.1 e 5.2 viene ridotto come segue:

FWL / VSE

Reduzierung

Riduzione

bis / fino a 2,00

0%

von /da 2,01 bis / a 3,00

- 20%

von / da 3,01 bis / a 4,00

- 40%

von / da 4,01 bis / a 6,00

- 60%

(5.4) Per ogni componente del nucleo familiare (compresa la persona richiedente) che, nell’anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno 150 giorni, le soglie del VSE di cui al punto 5.3 sono aumentate di 0,5 punti.

(5.5) Se per la frequenza del corso universitario, la persona richiedente deve pagare delle tasse universitarie, l’ammontare della borsa di studio viene aumentato come segue:

Studiengebühren in Euro

Tasse universitarie in euro

Anhebung der Studienbeihilfe

Aumento della borsa di studio

0,00 bis / fino a 1.000,00

0 %

1.000,01 bis / fino a 1.500,00

+ 30%

1.500,01 bis / fino a 2.500,00

+ 50%

über / oltre 2.500,00

+ 60%

Art. 12 (Importo totale, assegnazione e liquidazione)

(1) La Direttrice o il Direttore della Ripartizione provinciale Diritto allo studio stabilisce nel bando di concorso l’importo complessivo disponibile per tutte le borse di studio.

(2) Qualora l’importo di cui al comma 1 non fosse sufficiente a garantire l’assegnazione delle borse di studio a tutte le persone aventi diritto, è redatta una graduatoria in base ai criteri di cui ai commi 3, 4 e 5.

(3)A seconda del VSE del nucleo familiare, determinato tenendo conto delle soglie del VSE, eventualmente aumentate ai sensi dell'Art. 11, sono assegnati i seguenti punti fino a un massimo di 60 punti:

VSE

Punti

0,00

fino a

0,85

60

0,86

fino a

1,71

50

1,72

fino a

2,57

40

2,58

fino a

3,43

30

3,44

fino a

4,29

20

4,30

fino a

5,15

10

5,16

fino a

6,00

       5

oltre 6,00

       0

(4)  Valutazione del numero di crediti ECTS o della durata della formazione:

a) corso di studio universitario del terzo ciclo, come corsi di specializzazione e master di II livello:

Crediti ECTS

Punti

0 - 30

0

31 - 38

3

39 - 46

6

47 - 54

9

55 - 60 o oltre

12

b) tirocinio formativo o professionale obbligatorio:

Durata

Punti

0 - 120 giorni

0

121 - 180 giorni

3

181 - 240 giorni

6

241 - 300 giorni

9

301 - 365 giorni

12

c) dottorato (PhD):

Durata

Punti

0 - 180 giorni

0

181 - 220 giorni

3

221 - 269 giorni

6

270 - 299 giorni

9

300 - 365 giorni

12

d) corso universitario per il conseguimento di un’abilitazione all’insegnamento:

Crediti ECTS

Punti

0 - 30

0

31 - 38

3

39 - 46

6

47 - 54

9

55 - 60 o oltre

12

(5) A parità di punteggio assegnato ai sensi dei commi 3 e 4, nella collocazione in graduatoria delle persone richiedenti viene data precedenza, nel seguente ordine:

  1. a coloro che hanno ottenuto il punteggio più alto nella valutazione dei crediti ECTS ovvero in relazione alla durata della formazione;
  2. a coloro il cui nucleo familiare ha il VSE più basso;
  3. a chi, in base all’ordine cronologico, ha presentato prima la domanda per l’assegnazione di una borsa di studio.

(6) Le borse di studio sono liquidate in un’unica soluzione su un conto corrente bancario intestato alla persona richiedente.

Art. 13 (Controlli e sanzioni)

(1) Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Amministrazione provinciale esegue controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande ammesse al concorso per verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate.

(2) Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio, con l’ausilio di un apposito programma informatico.

(3) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l’ufficio provinciale competente può disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.

(4) Qualora dai controlli emerga la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese o l’omissione di informazioni dovute, la persona beneficiaria perde il diritto all’assegnazione del vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione ai sensi dell’articolo 2/bis della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, e deve restituire l’importo della borsa di studio, maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

(5) Ferme restando le eventuali conseguenze penali, nel caso di indebita percezione di vantaggi economici si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2/bis della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche.

Art. 14 (Protezione dei dati personali)

(1) Il procedimento per l’assegnazione delle borse di studio di cui al presente regolamento comporta il trattamento dei seguenti dati personali, appartenenti alle categorie di seguito specificate:

  1. dati personali comuni:
    1. dati identificativi della persona richiedente, di soggetti minorenni a suo carico e di altri componenti del suo nucleo familiare di base;
    2) dati relativi alla situazione economica della persona richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare di base;
  2. categorie particolari di dati personali:
    1) dati idonei a rivelare lo stato di salute della persona richiedente e di soggetti terzi non autosufficienti;
    2) dati idonei a rivelare la situazione di disagio economico-sociale della persona richiedente o del suo nucleo familiare di base;
    3) informazioni relative al permesso di soggiorno o riferite allo status di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 13.12.2011, n. 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto idonee a rivelare dati relativi alla salute, all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o dati relativi a condanne penali e reati della persona richiedente.

(2) L’Amministrazione provinciale è autorizzata al trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo per le finalità di pubblico interesse della promozione del diritto allo studio universitario ai sensi degli articoli 1 e 19 della legge provinciale n. 9/2004, e successive modifiche. Il trattamento delle categorie particolari di dati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è consentito per le attività di assegnazione e liquidazione delle borse di studio nonché per il controllo dei requisiti per la concessione delle stesse e per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in combinato disposto con l’articolo 2-sexies, comma 2, lettere l), m), e bb), e con l’articolo 2-octies, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

(3) La raccolta dei dati avviene direttamente presso l’interessato o l’interessata. Le certificazioni di riconoscimento dell’invalidità e le valutazioni di non autosufficienza sono presentate dalla persona richiedente prive di diagnosi.

(4) I dati oggetto del trattamento possono essere comunicati alle università o ad altre amministrazioni pubbliche o enti nell’ambito dello svolgimento delle attività di controllo di cui all’Art. 13 del presente regolamento.

(5) Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/679, in sede di acquisizione della documentazione attestante i requisiti, il cui accertamento è indispensabile per l’erogazione della borsa di studio ai sensi degli articoli da 2 a 9 del presente regolamento, e in sede di controllo ai sensi dell’articolo 13 di questo regolamento, anche avvalendosi di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

(6) L’Amministrazione provinciale, in qualità di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza, avendo riguardo al contesto, alle specifiche finalità del trattamento, alla tipologia dei dati personali trattati, alle categorie di interessati, come anche al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti degli interessati.

(7) I dati personali sono trattati in modo corretto e trasparente e non possono essere utilizzati per finalità diverse o comunque incompatibili con le finalità per cui sono stati raccolti o richiesti, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca.

(8) I dati oggetto del trattamento sono conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono trattati, fatti salvi i termini fissati dalla legge per la conservazione documentale.

(9) Il trattamento non è basato su un processo decisionale automatizzato.

Art. 16 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e trova applicazione per le domande di borsa di studio presentate a partire dal 15 gennaio 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

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ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1958, n. 1
ActionActionb) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 ottobre 1978, n. 18
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1993, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 12 luglio 2019, n. 18
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 9 dicembre 2019, n. 31
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2020, n. 38
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2021, n. 26
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2021, n. 34
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2022, n. 22
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2022, n. 30
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Beneficiari)
ActionActionArt. 3 (Cittadinanza e residenza)
ActionActionArt. 4 (Tipologie di formazione)
ActionActionArt. 5 (Ulteriori requisiti)
ActionActionArt. 6 (Durata del corso di studio)
ActionActionArt. 7 (Merito di studio)
ActionActionArt. 8 (Formazione a distanza a causa di uno stato di emergenza sanitaria)
ActionActionArt. 9 (Situazione economica)
ActionActionArt. 10 (Cumulabilità)
ActionActionArt. 11 (Ammontare)
ActionActionArt. 12 (Importo totale, assegnazione e liquidazione)
ActionActionArt. 13 (Controlli e sanzioni)
ActionActionArt. 14 (Protezione dei dati personali)
ActionActionArt. 15 (Abrogazione)
ActionActionArt. 16 (Entrata in vigore)
ActionActionAllegato A
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico