(1) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, le parole: “eine Bestätigung über den Antragserhalt aus.” sono sostituite dalle parole: “eine Bestätigung über den Eingang des Antrags auf formellen Zugang aus.”
(2) Nel comma 3 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, dopo le parole: “alla struttura organizzativa” sono inserite le parole: “o all’ente”.
(3) Il comma 4 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, è così sostituito:
“4. La persona richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero elementi che ne consentano l'individuazione, specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza.”
(4) Al termine del comma 6 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, è aggiunto il seguente periodo: “Scaduto il termine assegnato, se la regolarizzazione ovvero integrazione non sono pervenute o sono comunque insufficienti, la persona responsabile del procedimento dichiara inammissibile la richiesta e ne dà comunicazione alla persona interessata.”