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f') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 101)
Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, cultura, comunità comprensoriali, caccia, territorio e paesaggio, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, tutela del paesaggio e dell’ambiente, finanza locale, esercizi pubblici, finanze, espropriazioni per causa di pubblica utilità, amministrazione del patrimonio, commercio, igiene e sanità, assistenza e beneficenza

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1)
Pubblicato nel  supplemento 4 del B.U. 18 agosto 2022, n. 33.

Art. 20 (Modifica della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, “Codice del commercio”)

(1) Nel testo italiano del comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, dopo le parole: “la cessazione” sono inserite le parole: “dell’attività”.

(2) Nel comma 3 dell’articolo 15 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole: “La sospensione e la cessazione” sono sostituite dalle parole: “La sospensione e la cessazione dell’attività nonché la riduzione della superficie di vendita”.

(3) Dopo l’articolo 17 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è inserito il seguente articolo:

“17/bis (Esercizi commerciali di bottiglieria)

1. Gli esercizi commerciali di bottiglieria sono esercizi di vendita al dettaglio di alcolici e altre bevande, abilitati anche alla somministrazione al pubblico degli stessi per la degustazione.

2. Agli esercizi commerciali di bottiglieria si applica la disciplina di cui all’articolo 13 della presente legge.”

(4) L’alinea del comma 4 dell’articolo 32 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è così sostituito:

“4. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato, nella fiera e nel posteggio isolato o fuori mercato di cui all’articolo 30, comma 2, decadono:”

(5) Dopo il numero 4) della lettera c) del comma 4 dell’articolo 32 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è aggiunto il seguente numero:

“5) un numero di 30 assenze in ciascun anno solare nel caso di posteggi isolati o fuori mercato con cadenza giornaliera o, nel caso di concessioni stagionali, per un periodo complessivamente superiore al 20 per cento della durata della concessione."

(6) Dopo l’articolo 63 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è inserito il seguente articolo:

“63/bis (Sanzioni per violazioni del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 60)

1. Chiunque violi le disposizioni del regolamento di esecuzione alla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. Nei casi di particolare gravità, di recidiva o di reiterazione della violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività e le sanzioni amministrative inflitte sono aumentate ai sensi dell’articolo 61.

2. Salvo che il fatto costituisca altro reato, chi fornisce dati e informazioni non veritieri nelle domande o in altri atti e documenti presentati in relazione alle disposizioni del regolamento di esecuzione alla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista al comma 1. Alla stessa sanzione soggiace chi omette di fornire dati o informazioni previsti dal regolamento di esecuzione citato o non adempie alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire l'autorizzazione/titolo abilitativo, ove previsto.

3. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante svolta in difformità dai criteri di cui all’articolo 21, commi 1 e 3, del regolamento di esecuzione alla presente legge, è considerata attività svolta su posteggio in assenza di titolo abilitativo e sanzionata ai sensi dell’articolo 62, comma 1.

4. Se, nonostante la proroga del termine per la verifica periodica della conformità dell'impianto di cui all’articolo 47, comma 2, del regolamento di esecuzione alla presente legge, la conformità non viene confermata e l’esercizio dell’impianto non viene interrotto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

5. In caso di violazione della disciplina relativa alle vendite sottocosto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, si procede ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto.

6. Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è il sindaco/la sindaca del Comune nel quale queste hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal Comune.”

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