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f') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 101)
Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, cultura, comunità comprensoriali, caccia, territorio e paesaggio, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, tutela del paesaggio e dell’ambiente, finanza locale, esercizi pubblici, finanze, espropriazioni per causa di pubblica utilità, amministrazione del patrimonio, commercio, igiene e sanità, assistenza e beneficenza

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1)
Pubblicato nel  supplemento 4 del B.U. 18 agosto 2022, n. 33.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)

(1) Nel primo periodo del comma 4 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “del piano paesaggistico” sono sostituite dalle parole: “della pianificazione paesaggistica”.

(2) Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “destinato ad uso residenziale” sono inserite le parole: “, salvo che la volumetria venga utilizzata per l’ampliamento di un’azienda già esistente nell’area interessata.”

(3) Dopo il comma 7 dell'articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, é aggiunto il seguente comma:

“8. In caso di realizzazione di studentati in zone produttive ai sensi del comma 1, vengono stipulate, secondo una convenzione-tipo approvata dalla Giunta provinciale, specifiche convenzioni tra Comuni e istituzioni pubbliche o private, oppure con soggetti terzi privati, che prevedono il divieto di mutare la destinazione dell’edificio per almeno 20 anni. Il relativo vincolo è annotato dal Comune nel libro fondiario a spese del/della richiedente e decorre dalla data dell’annotazione tavolare. Al termine della durata del vincolo può esserne chiesta la cancellazione. Dopo la cancellazione del vincolo sono ammesse solo le attività di cui ai commi 1 e 2.”

(4) Dopo il comma 5 dell'articolo 34 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

“6. Per definire un limite massimo di pernottamenti turistici in Alto Adige è introdotto un limite massimo di posti letto rilevati e stabiliti a livello provinciale, comunale e di singolo esercizio ricettivo, sulla base della licenza ovvero dei pernottamenti di ospiti di età superiore ai 14 anni, dichiarati in una data scelta da ogni singolo esercizio nell’anno 2019. Nel contempo viene introdotto un sistema dinamico di assegnazione dei posti letto non più utilizzati. La Giunta provinciale definisce, sentito il Consiglio dei Comuni e previo parere obbligatorio della commissione legislativa competente, da trasmettere entro 30 giorni alla Giunta provinciale trascorsi i quali la proposta si intende accolta, le modalità di rilevamento del numero dei posti letto nonché i presupposti e i criteri per l’assegnazione dei posti letto ai singoli esercizi e una relativa norma transitoria. Fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione con la regolamentazione transitoria non può essere rilasciato né un titolo abilitativo né concessa un’autorizzazione che determinino un aumento dei posti letto. Ad eccezione dei casi previsti nella regolamentazione transitoria, prima dell’assegnazione di posti letto da parte del Comune non può essere rilasciata alcuna autorizzazione che determini un aumento dei posti letto.

7. Chi a partire dal 1° gennaio 2023 ospita più turisti del tetto massimo fissato è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 volte l’imposta comunale di soggiorno dovuta per ogni pernottamento in violazione del tetto massimo di posti letto.”

(5) Al comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “standard qualitativi” sono sostituite dalla parola: “standard”.

(6) Nel comma 1 dell‘articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole “dopo la cancellazione degli eventuali vincoli” sono inserite le parole “per scopi turistici”.

(7) Dopo il comma 3 dell’articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono inseriti i seguenti commi 4, 5 e 6:

“4. A tutela dello spazio abitativo della popolazione residente e per la finalità prevista dall’articolo 34, comma 6, viene limitato l’affitto privato a uso turistico di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche. A tale scopo è introdotto un limite massimo di posti letto rilevati e stabiliti a livello provinciale, comunale e di singolo esercizio, sulla base della denuncia dell’attività ovvero dei pernottamenti di ospiti di età superiore ai 14 anni, dichiarati in una data scelta da ogni singolo esercizio nell’anno 2019. La Giunta provinciale definisce, sentito il Consiglio dei Comuni e previo parere obbligatorio della commissione legislativa competente, da trasmettere entro 30 giorni alla Giunta provinciale trascorsi i quali la proposta si intende accolta, le modalità di rilevamento del numero dei posti letto, i presupposti e i criteri per l’assegnazione dei posti letto per l’affitto a scopi turistici ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché una relativa norma transitoria. Fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione con la regolamentazione transitoria non può essere rilasciato né un titolo abilitativo né presentata una denuncia di attività che determinino un aumento dei posti letto. Ad eccezione dei casi previsti nella regolamentazione transitoria, prima dell’assegnazione di posti letto da parte del Comune non possono essere presentate denunce di attività che determinino un aumento dei posti letto.

5. Chi a partire dal 1° gennaio 2023 ospita più turisti del tetto massimo di posti letto fissato è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 volte l’imposta comunale di soggiorno dovuta per ogni pernottamento in violazione del tetto massimo.

6. I commi 4 e 5 si applicano anche alle attività agrituristiche di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche.”

(8) Alla fine del comma 9 dell'articolo 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto íl seguente periodo: "Per le zone produttive di interesse provinciale destinate all'insediamento di un'unica impresa si può prescindere dal concorso di progettazione e il piano di attuazione può essere proposto dal proprietario dell'area”.

(9) Dopo il comma 11 dell'articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“12. In caso di impianti o opere non destinate a uso residenziale, con luce netta interna dei singoli piani superiore a tre metri, ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione viene computata solo l’altezza di tre metri per ogni piano.”

(10) Nel testo tedesco del comma 5 dell'articolo 94 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “Die mit dem Bauvergehen zusammenhängende Besteuerung”.

(11) Nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “che devono essere confinanti con zone edificabili esistenti, e di infrastrutture” sono sostituite dalle seguenti parole: “che devono essere contigue alle zone edificabili esistenti, di zone per attrezzature pubbliche, di zone a destinazione particolare per i bacini di accumulo e di opere di urbanizzazione primaria”.

(12) Dopo il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “La destinazione di nuove zone edificabili, anche in attuazione di accordi urbanistici ai sensi dell’articolo 20, è consentita anche se queste sono separate dalle zone edificabili esistenti da aree destinate alla viabilità e alla mobilità o da torrenti.”

(13) Nel terzo periodo del comma 24 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “a tutela storico-artistica o paesaggistica” sono inserite le parole: “di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e i)”.

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