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Delibera 5 luglio 2022, n. 477
Criteri per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna pubblica

Allegato

Criteri per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna pubblica

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4 e successive modifiche sono definiti i criteri per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica nonché per il graduale adeguamento degli impianti di illuminazione esterna pubblica esistenti.

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4 e successive modifiche sono definiti i criteri per lo spegnimento dell’illuminazione delle insegne, delle insegne e scritte dotate di illuminazione propria, di qualsiasi tipo di illuminazione decorativa, l’illuminazione delle vetrine di esposizione nonché dei beni architettonici e artistici nelle ore notturne. É esclusa dalle regolamentazioni sugli orari di spegnimento di cui agli articoli 7, 8 e 9 dei presenti criteri, qualsiasi tipologia di illuminazione per la sicurezza pubblica e per i servizi pubblici.

Articolo 2
Obiettivi

1. Gli obiettivi dei presenti criteri sono:

a) il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione esterna;

b) la riduzione dell’inquinamento luminoso;

c) la regolamentazione dell’orario di spegnimento e della luminanza dell’illuminazione esterna;

d) la tutela del benessere della popolazione e la salvaguardia dei bioritmi di piante e animali;

e) la tutela dell’ambiente e degli equilibri ecologici e la salvaguardia del cielo notturno.

f) l’attuazione di misure del Piano Clima Energia - Alto Adige - 2050.

Articolo 3
Definizioni

1. Per l’attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:

a) Illuminazione esterna pubblica: tutti gli impianti di illuminazione esterna con luce artificiale. Sono compresi anche le aree sportive, insegne luminose, illuminazione decorativa, illuminazione di edifici, illuminazione delle vetrine di esposizione, nonché l’illuminazione dei beni architettonici e artistici.

b) Inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste.

c) Illuminazione stradale: ogni impianto di illuminazione esterna destinato all’illuminazione di aree per il transito di pedoni e veicoli, di parcheggi e parchi, indipendentemente da chi sia il soggetto giuridico o la persona fisica proprietaria.

d) Sorgente luminosa: apparecchio elettrico che emette luce.

e) Apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce la luce emessa da una o più sorgenti luminose e include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le sorgenti luminose.

f) Apparecchio totalmente schermato (full-cut-off): apparecchio di illuminazione realizzato ed orientato in modo tale da diffondere la luce esclusivamente verso il basso, con un’intensità luminosa non superiore a 0,49 candele per 1000 lumen, per angoli maggiori o uguali a 90° rispetto alla verticale.

g) Impianto di illuminazione: impianto composto da uno o più apparecchi di illuminazione.

h) Insegna luminosa: spazio, visibile nelle ore notturne, con informazioni per l’utenza destinato alla comunicazione o promozione di servizi e prodotti, poiché illuminato da luce artificiale tramite un impianto predisposto oppure dotato di illuminazione propria.
Le insegne luminose di indispensabile uso notturno, quali ad esempio le insegne per la segnaletica stradale, per la sicurezza pubblica, per le strutture mediche e farmacie, nonché per le fermate dei mezzi di trasporto pubblici e per le strutture delle forze dell’ordine sono escluse dalla presente definizione.

i) Luminanza: “L” è il rapporto fra l’intensità luminosa emessa da una sorgente in una direzione assegnata e l’area della superficie esterna della sorgente luminosa emittente.

l) Vetrine di esposizione: strutture vetrate che espongono o promuovono merci o servizi. Sono inclusi in questa definizione i locali interni di negozi o di unità immobiliari in cui viene esercitata attività economica visibili dall’esterno tramite le suddette strutture vetrate.

m) Piano luce: piano per l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti alle disposizioni dei presenti criteri, nonché alle normative vigenti.

n) Progetto illuminotecnico: progetto elaborato da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata iscritto/iscritta all’albo professionale, contenente sia i documenti grafici, sia la relazione tecnica che dimostri la conformità ai presenti criteri e ad altre norme vigenti, nonché i documenti tecnici riguardanti gli apparecchi di illuminazione e le sorgenti luminose da utilizzare.

o) Criteri ambientali minimi (CAM): criteri di cui ai Decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 settembre 2017 e del 28 marzo 2018.

p) Via pedonale: area o via destinata esclusivamente al transito di pedoni, ove non sia possibile il transito di veicoli nelle immediate vicinanze.

q) Indice di resa cromatica (CRI): l’indice di resa cromatica (Color Rendering Index) è un indicatore di quanto una sorgente luminosa preserva l’apparenza cromatica degli oggetti osservati sotto di essa.

r) Proiettori di fasci luminosi (skybeamer): apparecchio di illuminazione di qualsiasi tipo, che proietta fasci di luce, fissi o roteanti, in direzione del cielo. Sono esclusi da questa definizione gli apparecchi di illuminazione che rispettano le disposizioni di cui all’articolo 8.

Articolo 4
Piano luce

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4 e successive modifiche ogni comune deve essere in possesso di un piano luce.
Ogni due anni per monitorare i consumi dell’’illuminazione esterna su base comunale, i comuni devono trasmettere i rispettivi dati all’Ufficio Energia e tutela del clima tramite l’applicazione telematica dedicata.

2. I gestori o proprietari di impianti di illuminazione esterna, esclusi i comuni, con più di 100 apparecchi di illuminazione, devono redigere un piano luce.

3. I piani luce devono essere inviati all’Ufficio Energia e tutela del clima e sono un presupposto per la concessione di eventuali contributi provinciali.

4. Il piano luce comprende:

a) Censimento degli impianti dello stato di fatto.

b) Piano di intervento contenente le misure di adeguamento degli impianti.

5. I gestori o proprietari di impianti di illuminazione esterna di cui al comma 2 devono elaborare ed inoltrare il piano luce al competente ufficio provinciale entro un anno a partire dalla data di entrata in vigore dei presenti criteri

Articolo 5
Illuminazione stradale

1. Per gli impianti di illuminazione stradale sono da osservare le seguenti norme tecniche:

a) Gli apparecchi di illuminazione devono essere totalmente schermati (full-cut-off).

b) La temperatura di colore delle sorgenti luminose di nuova installazione non deve superare i 3000 K.
Si può derogare da tale disposizione per casistiche in cui sia necessario garantire la sicurezza pubblica, ove è consentita anche l’installazione di sorgenti luminose con temperatura di colore fino a 4000 K. La scelta di temperature di colore superiori ai 3000 K deve essere tuttavia motivata nel progetto illuminotecnico.

c) Le sorgenti luminose, che vengono sostituite o di nuova installazione a partire dal momento dall’entrata in vigore dei presenti criteri, dovranno essere provviste di dispositivo di riduzione del flusso luminoso.

d) Se le condizioni di sicurezza degli utenti e le funzionalità tecniche degli apparecchi di illuminazione lo consentono, l’impianto di illuminazione deve ridurre l’emissione di flusso luminoso tra le ore 23:00 e le ore 6:00 di almeno il 50%.

e) Per interventi che coinvolgano più di 10 apparecchi di illuminazione deve essere elaborato un progetto illuminotecnico.

f) Ai sensi delle indicazioni dei CAM le luminanze medie mantenute di progetto ovvero gli illuminamenti medi mantenuti di progetto non dovranno superare del 20% i livelli minimi previsti dalle norme tecniche di riferimento in funzione dell’ambito considerato.

g) Gli impianti di illuminazione di nuova installazione di vie pedonali devono essere provvisti di rilevatori di presenza o di sensori che controllano l’accensione degli impianti in base al passaggio dei pedoni.

2. L’adeguamento degli impianti alle disposizioni di cui al presente articolo deve avvenire al più tardi con la prima manutenzione straordinaria.
Sono esclusi gli impianti di illuminazione stradale che sono già stati adeguati ai sensi della Deliberazione di Giunta provinciale del 30 dicembre 2011, n. 2057.

3. L’adeguamento degli impianti alle disposizioni di cui al presente comma, lettera g) deve avvenire entro il 2030, se tecnicamente ed economicamente sostenibile e se sono garantite la condizioni di sicurezza.

Articolo 6
Aree sportive

1. Per l’illuminazione di aree sportive, piste da sci o altri sport invernali sono da rispettare le seguenti norme tecniche:

a) Gli apparecchi di illuminazione devono essere schermati verso l’alto.

b) La temperatura di colore degli apparecchi di illuminazione non deve superare i 3000 K. In casi motivati possono essere utilizzati apparecchi con temperatura di colore fino a 4000 K e per situazioni con requisiti speciali come le riprese televisive possono essere superati i 4000 K.

c) I proiettori devono essere di tipo asimmetrico e devono essere orientati in modo tale da impedire la dispersione di luce al di fuori dell’area da illuminare.
Per aree sportive ove siano previste anche riprese televisive è consentito utilizzare proiettori simmetrici e proiettori a luce concentrata. Questi devono in ogni caso essere dotati di schermature per evitare la dispersione della luce al di fuori dell’area da illuminare.

d) Devono essere utilizzati appositi sistemi di riduzione di potenza in relazione alle differenti attività.

e) L’illuminazione di strutture, impianti e aree sportive va spenta al termine delle attività.

2. L’adeguamento degli impianti alle disposizioni di cui al presente articolo deve avvenire al più tardi con la prima manutenzione straordinaria.

Articolo 7
Illuminazione di vetrine di esposizione

1. L’illuminazione delle vetrine deve essere spenta tra le ore 23:00 e le ore 6:00, con l'eccezione dell’illuminazione delle vetrine di attività aperte in tale fascia oraria, per le quali lo spegnimento può essere posticipato al momento della chiusura ovvero l’accensione anticipata al momento dell’apertura.

2. L’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui al presente articolo deve avvenire entro un anno dall’entrata in vigore dei presenti criteri.

Articolo 8
Illuminazione a scopo decorativo, illuminazione di edifici e di beni architettonici e artistici

1. Per qualsiasi tipo di illuminazione a scopo decorativo, di edifici e di beni architettonici ed artistici sono da osservare le seguenti norme tecniche:

a) L’illuminazione deve essere spenta tra le ore 23:00 e le ore 6:00, con l'eccezione dell’illuminazione di attività aperte in tale fascia oraria, per le quali lo spegnimento può essere posticipato al momento della chiusura ovvero l’accensione anticipata al momento dell’apertura. L’eccezione non è applicabile alle strutture ricettive.

b) Per edifici e beni architettonici ed artistici la luminanza delle aree illuminate non può superare 2 cd/m².

c) Le sorgenti luminose di nuova installazione devono avere una temperatura di colore massima di 3000 K.

d) Le sorgenti luminose di nuova installazione per illuminazione decorativa, di edifici, nonché di beni architettonici ed artistici devono avere un indice di resa cromatica CRI superiore a 80.

e) La luce emessa dalle sorgenti deve rimanere all’interno dell’area da illuminare. Per l’illuminazione di edifici dal basso verso l’alto, le pareti esterne dell’edificio possono essere illuminate fino ad un metro sotto la base del tetto.

2. L’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui al presente comma deve avvenire entro un anno dall’entrata in vigore dei presenti criteri. L’illuminazione natalizia, collegata all’illuminazione stradale, deve essere adeguata all’obbligo di spegnimento di cui al comma 1, lettera a) entro tre anni dall’entrata in vigore dei presenti criteri.

Articolo 9
Insegne luminose

1. Per le insegne luminose sono da osservare le seguenti norme tecniche:

a) L’illuminazione deve essere spenta almeno tra le ore 23:00 e le ore 6:00, con l'eccezione dell’illuminazione degli impianti di attività aperte o in corso di svolgimento in tale fascia oraria, per le quali lo spegnimento può essere posticipato al momento della chiusura o al termine dello svolgimento, ovvero l’accensione anticipata al momento dell’apertura o all’inizio dello svolgimento. Le strutture ricettive sono escluse dalle disposizioni di cui alla presente lettera.

b) L’illuminazione delle insegne e scritte o loghi non dotati di illuminazione propria deve avvenire dall’alto verso il basso utilizzando apparecchi schermati.

c) Le insegne luminose non possono avere luce intermittente, né abbagliante.

2. L’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui al presente articolo deve avvenire al più tardi alla prima manutenzione straordinaria e in ogni caso entro il 2030. L’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) deve in ogni caso avvenire entro un anno dall’entrata in vigore dei presenti criteri.

Articolo 10
Divieti

1. È vietato l’uso di proiettori di fasci luminosi (skybeamer), sia mobili che fissi, anche in occasione di manifestazioni temporanee.

Articolo 11
Eccezioni

1. I presenti criteri non trovano applicazione nei seguenti casi:

a) edifici ed aree militari;

b) impianti la cui realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali;

c) illuminazione a servizio di attività di ordine pubblico, di difesa e di protezione civile;

d) impianti d’allarme, impianti per la regolazione del traffico e segnaletica per le vie di fuga, fermo restando l’obbligo di schermatura verso l’alto per gli apparecchi di illuminazione;

e) illuminazione di periodi limitati di tempo in occasione di manifestazioni e feste all’aperto di durata inferiore a 30 giorni consecutivi, purché gli impianti di illuminazione non siano fissi;

f) illuminazione natalizia in funzione tra il 15 novembre e il 15 gennaio, fermo restando l’obbligo di spegnimento dalle ore 23:00 alle ore 6:00;

g) illuminazione di cantieri, purché sia contenuta il più possibile la dispersione dell’illuminazione al di fuori dell’area del cantiere.

h) impianti di illuminazione regolati da sensori di presenza con un periodo di funzionamento legato alla presenza o al passaggio di persone e veicoli.

2. I Comuni possono in motivati casi definire singole strade o piazze in cui si deroga allo spegnimento dell'illuminazione nelle ore notturne ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 ai fini della sicurezza pubblica.

3. Gli impianti di illuminazione utilizzati esclusivamente per la protezione antieffrazione e per mantenere la sicurezza di impianti e attrezzature sono esclusi dalle disposizioni sullo spegnimento durante le ore notturne di cui all'articolo 8.

4. Il divieto stabilito nell’articolo 10 non trova applicazione soltanto nei casi definiti dalle lettere a), b) e c) del comma 1. In tutti gli altri casi non sono previste eccezioni.

 

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