(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:
(2) Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi l’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nella versione vigente prima della sua abrogazione, il decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, nonché i regolamenti di esecuzione della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.