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Delibera 28 giugno 2022, n. 462
Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento del servizio residenziale a carattere socio-sanitario per persone con disabilità con gravi disturbi comportamentali e approvazione della relativa retta giornaliera

Allegato A

Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento del servizio residenziale a carattere socio-sanitario per persone con disabilità con gravi disturbi comportamentali

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano i requisiti che l'ente gestore deve rispettare per ottenere l’autorizzazione e l’accreditamento ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, per la gestione del servizio residenziale a carattere socio-sanitario per persone con disabilità con gravi problemi comportamentali di cui all'articolo 17 dell'allegato A "Criteri sui servizi abitativi e prestazioni abitative per persone con disabilità, con malattia psichica e con dipendenza patologica" alla deliberazione della Giunta provinciale n. 284 del 30.03.2021.

Articolo 2
Definizione del servizio

2.1 Definizione

1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario è un servizio specializzato con assistenza diurna integrata, rivolto alle persone con disabilità, gravi disturbi comportamentali e un fabbisogno continuativo di cura e assistenza, nonché di prestazioni mediche, riabilitative e infermieristiche.

2. In riferimento ai livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tale servizio è equiparabile alla tipologia di trattamento residenziale di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

3. Tale servizio accoglie le persone per un periodo di tempo determinato, con l’obiettivo di raggiungere la loro stabilizzazione psico-fisica e consentirne il ritorno ai servizi sociali o sanitari di provenienza.

2.2 Finalità

1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario ha le seguenti finalità:

a) l’erogazione di prestazioni multidisciplinari di cura, assistenza, riabilitazione e di accompagnamento,

b) la stabilizzazione e la riduzione o limitazione dei comportamenti problematici, attraverso interventi specialistici individualizzati e multidisciplinari a carattere psichiatrico, psicologico, infermieristico, riabilitativo, socio-pedagogico e assistenziale;

c) il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale e dell'auto-determinazione, anche in favore di persone con forme di disabilità molto gravi;

d) il miglioramento della qualità di vita delle persone attraverso l’offerta di un idoneo spazio abitativo, che assicuri protezione e sicurezza, tutela della sfera personale e un’adeguata strutturazione degli spazi e dei tempi;

e) l’adozione di forme di comunicazione personalizzate per far fronte ai disturbi comportamentali mostrati;

f) la gestione delle situazioni di crisi e l’elaborazione di strategie di prevenzione delle stesse;

g) la promozione di nuove esperienze e di rapporti sociali stabili;

h) il rientro della persona ai servizi sociali o sanitari di provenienza.

2.3 Utenza

1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario si rivolge a persone che necessitano:

a) di cura, assistenza, riabilitazione e accompagnamento intensivi e specialistici, erogabili attraverso un approccio socio-sanitario interdisciplinare;

b) di assistenza psichiatrica e psicologica;

c) di spazi adattati in base alle esigenze individuali della persona;

d) di una chiara strutturazione della giornata;

e) della costante presenza di personale, anche durante le ore notturne.

2.4 Capacità ricettiva

1. Le unità abitative del servizio residenziale a carattere socio-sanitario non superano di norma i sei posti. Sono fatti salvi i servizi già esistenti prima della data di efficacia dei presenti criteri.

Articolo 3
Organizzazione del servizio

3.1. Documento interno del servizio

1. L’ente gestore predispone un documento, condiviso internamente al servizio, in cui sono riportate le seguenti informazioni sul servizio:

a) descrizione del servizio;

b) descrizione dei destinatari;

c) descrizione degli obiettivi;

d) descrizione dei principi e valori nonché degli interventi per la tutela della sfera privata;

e) descrizione delle prestazioni erogate;

f) modalità di ammissione e di fruizione del servizio;

g) regolamenti interni;

h) descrizione dei compiti degli operatori e delle operatrici (funzionigramma);

i) metodologie e strumenti di lavoro utilizzati;

j) organizzazione del lavoro in team;

k) collaborazione all’interno della rete dei servizi presenti sul territorio provinciale;

l) interventi per lo sviluppo della qualità.

2. Il documento va aggiornato periodicamente e corrisponde agli indirizzi programmatici definiti a livello provinciale e territoriale.

3.2 Carta del servizio

1. La Carta del servizio è il documento con il quale l'ente gestore informa le cittadine e i cittadini, in modo semplice e sintetico, sulle caratteristiche del servizio offerto. La Carta contiene le seguenti informazioni:

a) descrizione del servizio;

b) modalità di funzionamento del servizio (orari di servizio e di visita, modalità e criteri di ammissione, dimissione e trasferimento, ecc.),

c) descrizione dei destinatari;

d) descrizione degli obiettivi;

e) descrizione dei principi e valori;

f) descrizione degli interventi per la tutela della sfera privata;

g) descrizione delle prestazioni erogate;

h) descrizione dei diritti e doveri delle e degli utenti;

i) modalità di partecipazione delle e degli utenti;

j) costi e tariffe;

k) modalità di valutazione del servizio e la procedura di gestione dei reclami.

2. La Carta del servizio è redatta anche in lingua facile.

3. La Carta del servizio è resa pubblica e deve essere aggiornata periodicamente.

3.3 Invio, ammissione, dimissione e gestione della lista d'attesa

1. L’ammissione al servizio è limitata nel tempo e di norma non supera i 36 mesi. In casi eccezionali e motivati, tale periodo è prorogabile per ulteriori 12 mesi. La durata della permanenza è legata al progetto individuale.

2. Non è consentita l’ammissione di persone di età pari o superiore ai 60 anni.

3. La domanda di ammissione del/della utente al servizio residenziale socio-sanitario è inviata dal Direttore/dalla Direttrice dei Servizi sociali in accordo con il servizio psichiatrico o psicologico territorialmente competente.

4. L'ammissione al servizio residenziale a carattere socio-sanitario presuppone il rilascio del parere positivo dell’unità di valutazione interdisciplinare.

5. L'unità di valutazione interdisciplinare è così composta:

a) un/una rappresentante del servizio sociale territorialmente competente per l'utente;

b) un/una rappresentante del servizio sanitario territorialmente competente per l'utente;

c) lo/la psichiatra o lo psicologo/la psicologa del Servizio psichiatrico del Comprensorio sanitario che segue il servizio;

d) lo psicologo/la psicologa operante presso il servizio;

e) il/la responsabile del servizio;

f) il/la responsabile tecnico-assistenziale del servizio.

6. L'unità di valutazione interdisciplinare svolge i seguenti compiti, con il supporto dell'équipe interna multidisciplinare:

a) rilascia un parere vincolante riguardo all’idoneità dell’offerta per l’utente;

b) stabilisce gli obiettivi individuali e definisce la durata dell’accoglienza;

c) valuta e documenta regolarmente, almeno 2 volte all’anno, l'andamento del progetto;

d) pianifica e organizza la fase di ammissione e la fase di rientro della persona al servizio di provenienza o il suo passaggio ad altri servizi.

7. L’équipe interna multidisciplinare è composta dal seguente personale operante nel servizio:

a) lo/la psichiatra o lo psicologo/la psicologa del Servizio psichiatrico del Comprensorio sanitario che segue il servizio;

b) lo psicologo/la psicologa;

c) il medico referente per l'utente o per il servizio;

d) l'infermiere/l'infermiera referente per l'utente;

e) l'operatore/l'operatrice della riabilitazione referente per l'utente;

f) l'operatore socio-pedagogico /l'operatrice socio-pedagogica referente per l'utente;

g) l'operatore/l'operatrice assistenziale referente per l'utente;

h) il/la responsabile del servizio.

8. L'ente gestore gestisce le ammissioni, le dimissioni e le liste di attesa, predispone e rende noti i criteri per la formazione delle graduatorie.

3.4 Accordo per l’ammissione al servizio

1. L’ente gestore predispone un accordo per l’ammissione al servizio, che deve essere redatto in un linguaggio comprensibile all’utente a cui si rivolge e deve essere sottoscritto dall’utente o dal suo/dalla sua rappresentante legale.

2. L’accordo disciplina i diritti e i doveri della persona nei confronti del servizio utilizzato e contiene inoltre specifici accordi individuali.

3.5 Fruizione del servizio e offerta di attività diurne

Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario con assistenza diurna integrata è aperto tutto l’anno.

2. L'ente gestore offre, sulla base del progetto individuale, le seguenti attività:

- attività occupazionali e integrative che risultano utili alla persona;

- attività che promuovono abilità tattili, motorie o comunicative atte a sviluppare e/o mantenere competenze che aumentano l'autonomia e rafforzano l'autostima;

- attività di tempo libero mirate al rafforzamento delle relazioni interpersonali e alla promozione dell'inclusione della persona;

- attività di stimolazione sensoriale.

3. L’ente gestore definisce per ogni utente un piano settimanale con la strutturazione della giornata, necessario per garantire un accompagnamento costante e rassicurante dell’utente e agevolare così le decisioni da prendere di volta in volta, anche da parte dell'utente stesso/stessa. Il piano è elaborato in relazione al fabbisogno individuale del singolo/della singola utente.

Articolo 4
Personale

4.1 Requisiti generali

1. L’ente gestore si avvale di personale qualificato con funzioni socio-pedagogiche, personale sanitario nonché di cura e assistenza che si ispira al concetto di disabilità che è alla base dell’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

2. L'ente gestore, compatibilmente con l'attività svolta e l'organizzazione interna del servizio residenziale a carattere socio-sanitario, si avvale della collaborazione di volontarie e volontari e segue inoltre tirocinanti nel raggiungimento degli obiettivi formativi.

4.2 Personale socio-pedagogico

1. Le qualifiche professionali idonee all’espletamento delle funzioni socio-pedagogiche sono:

a) educatore/educatrice per disabili;

b) educatore/educatrice professionale;

c) operatore/operatrice in possesso del titolo di laurea in scienze sociali.

2. L’ente gestore, qualora non riesca a reperire personale con le qualifiche di cui sopra, può garantire l’espletamento delle funzioni socio-pedagogiche anche assumendo personale con una qualifica diversa (ad es. assistenti sociali, psicologhe e psicologi, personale infermieristico), fino al limite massimo di un terzo delle risorse di personale socio-pedagogico previste nella pianta organica.

4.3 Personale con funzioni di cura e di assistenza

1. Le qualifiche professionali idonee all’espletamento delle funzioni di cura e assistenza sono:

a) assistente per soggetti portatori di handicap;

b) operatore/operatrice socio-assistenziale.

2. L’ente gestore, qualora non riesca a reperire personale con le qualifiche di cui sopra, può garantire l’espletamento delle funzioni di cura e assistenza anche assumendo personale con una qualifica diversa (ad es. operatrici e operatori socio-sanitari, assistenti geriatriche e geriatrici, assistenti familiari, tecniche e tecnici dei servizi sociali), fino al limite massimo del 45% delle risorse di personale con funzioni di assistenza previste nella pianta organica. Entro questo limite massimo può essere compreso anche il personale che sta assolvendo un corso di formazione sul lavoro relativo a una delle qualifiche professionali di cui al presente comma e al comma 1, limitatamente al periodo previsto per il conseguimento del relativo diploma.

4.4 Personale sanitario

1. L’assistenza sanitaria è assicurata e finanziata dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige attraverso l’erogazione di prestazioni sanitarie presso il servizio residenziale a carattere socio-sanitario.

2. L’assistenza sanitaria consiste nelle seguenti attività:

a) assessment e valutazione periodica dello stato di salute e del fabbisogno di assistenza e cura della persona assistita;

b) pianificazione ed esecuzione degli interventi;

c) organizzazione di visite mediche e di controlli;

d) scambio informativo con il personale del servizio, con i medici di medicina generale e con gli specialisti nonché con i genitori o il/la rappresentante legale della persona assistita;

e) documentazione degli interventi sanitari all’interno del progetto individuale;

f) collaborazione con il team.

3. La qualifica professionale idonea all’espletamento delle prestazioni infermieristiche è:

a) infermiere/infermiera.

4. Le qualifiche professionali idonee all’espletamento delle prestazioni riabilitative sono:

a) fisioterapista;

b) terapista occupazionale/ergoterapista;

c) logopedista.

5. Le qualifiche professionali idonee all’espletamento delle prestazioni psichiatriche sono:

a) psichiatra;

b) tecnico/tecnica della riabilitazione psichiatrica (TeRP).

6. Le qualifiche professionali idonee all’espletamento delle prestazioni psicologiche sono:

a) psicologo/psicologa;

a) psicoterapeuta.

7. Nel servizio opera una persona con funzioni di coordinamento del personale sanitario succitato.

4.5 Personale preposto alle funzioni tecniche

1. Il personale preposto alle funzioni tecniche (cucina, lavanderia, custode ecc.) deve essere in possesso dei requisiti previsti dai contratti collettivi intercompartimentali e di comparto.

2. È fatta salva la possibilità di coprire i servizi con modalità organizzative che prevedono la collaborazione delle e degli utenti per finalità socio-pedagogiche.

4.6 Responsabile del servizio

1. Il/la responsabile del servizio svolge compiti socio-pedagogici, amministrativi e tecnici legati alla gestione del servizio. Fra i suoi compiti rientrano la promozione della qualità del servizio, la gestione della documentazione, la verifica della completezza dei progetti individuali, l’aggiornamento dei team degli operatori e delle operatrici, il raccordo tra servizi ed enti sul territorio e la collaborazione con le famiglie. I compiti del/della responsabile del servizio sono definiti per iscritto.

2. Qualora coordini servizi con un numero complessivo di utenti pari o superiore a 35, il/la responsabile del servizio ha funzioni esclusive di direzione e coordinamento e pertanto non rientra nel calcolo del parametro del personale di cui al punto 4.9. Nel caso in cui invece coordini servizi con un numero di utenti inferiore a 35, il/la responsabile del servizio viene considerato/considerata nel calcolo del parametro del personale in proporzione al numero di utenti.

4.7 Selezione del personale

1. L’ente gestore definisce i criteri e le procedure di selezione del personale.

4.8 Parametri del personale

1. I parametri sono riferiti al personale a tempo pieno con orario di lavoro stabilito da contratto collettivo intercompartimentale provinciale e sono definiti in base al numero dei posti occupati e alla presenza media delle e degli utenti nel servizio. I parametri sono comprensivi dell’assistenza notturna.

2. Gli standard del personale hanno valore di parametri minimi legati alla programmazione annuale del fabbisogno di personale.

3. Per l’utenza del servizio residenziale a carattere socio-sanitario sono previsti i seguenti parametri di personale:

a) per le prestazioni di cura e assistenza e per le prestazioni socio-pedagogiche: una unità di personale ogni 0,63 utenti. Deve essere comunque garantita in ogni servizio la presenza di personale con funzioni socio-pedagogiche, che deve essere pari ad almeno un’unità di personale a tempo pieno per ogni unità abitativa;

b) per le prestazioni infermieristiche: una unità di personale ogni 2,8 utenti, in forma di presenza attiva. L'ente gestore si avvale della disponibilità di personale infermieristico di una struttura residenziale eventualmente collegata o di altri servizi idonei, previo apposito accordo, nell'eventualità in cui dovesse emergere un fabbisogno infermieristico più elevato da parte dell’utenza, tale da rendere necessaria la presenza di personale infermieristico 24 ore su 24;

c) per le prestazioni psicologiche: devono essere garantite 1,5 ore di servizio settimanali per ogni utente;

d) per le prestazioni fisioterapiche: devono essere garantite 3 ore settimanali complessive per l’utenza di ogni unità abitativa.

4. La consulenza psichiatrica è prestata dal servizio psichiatrico del Comprensorio sanitario territorialmente competente, che garantisce 2 ore settimanali complessive per l’utenza di ogni unità abitativa.

5. Durante il ricovero in una struttura ospedaliera, l’assistenza alla persona è prestata dai familiari. Qualora non possa essere prestata dalla famiglia, essa può essere offerta, in caso di necessità, dal personale del servizio residenziale a carattere socio-sanitario, in accordo con il servizio sociale inviante e con il personale dell’ospedale.

4.9 Collaborazione con l’Azienda Sanitaria

1. L’ente gestore deve definire specifici protocolli, che prevedono modalità semplificate per i seguenti interventi di salute pubblica:

a) esecuzione di esami e accertamenti diagnostici, di visite specialistiche;

b) gestione delle urgenze;

c) trasferimenti in una struttura ospedaliera.

2. L’ente gestore predispone un piano epidemico, che descrive le modalità organizzative e le procedure di sicurezza da attuare in linea con le indicazioni nazionali e provinciali vigenti e in collaborazione con Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria.

3. Nel servizio residenziale a carattere socio-sanitario, deve essere disponibile un Direttore sanitario/una Direttrice sanitaria o un medico responsabile con i seguenti compiti:

a) vigilanza sui requisiti igienico-sanitari, sul corretto funzionamento complessivo delle apparecchiature e attrezzature sanitarie, sulla gestione dei farmaci e dei dispositivi sanitari;

b) vigilanza sulla qualità dell’assistenza sanitaria;

c) vigilanza sulla corretta gestione della documentazione sanitaria;

d) valutazione del rischio clinico, prevenzione e controllo delle infezioni e degli eventi avversi;

e) valutazione dei protocolli e procedure interne in materia sanitaria e della relativa applicazione.

Tali compiti devono essere svolti nel rispetto della competenza clinica riservata ai medici di medicina generale scelti dalle e dagli utenti.

4.10 Assistenza medica

L’assistenza medica è garantita dal medico di medicina generale scelto dall'utente, anche in forma transitoria, se l'accoglienza nel servizio residenziale a carattere socio-sanitario comporta il cambiamento del domicilio dell’utente. Il medico di medicina generale lavora a diretto contatto con lo/la psichiatra di riferimento.

4.11 Ausili e assistenza farmaceutica

Tutti gli ausili, i presidi terapeutici nonché i farmaci sono finanziati e messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria.

4.12 Aggiornamento del personale

1. L’ente gestore pianifica annualmente le offerte di aggiornamento in funzione degli obiettivi del servizio e in base ai bisogni del personale. L’aggiornamento è documentato anche ai fini dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi.

2. I percorsi di aggiornamento offrono agli operatori e alle operatrici strumenti, metodologie, competenze relazionali e comunicative nonché conoscenze atte a migliorare la qualità del servizio.

4.13 Motivazione del personale

1. L'ente gestore presta particolare attenzione alla motivazione del personale, individuando le strategie necessarie per mantenerla e rafforzarla. Devono essere impiegati strumenti per rilevare il grado di motivazione e di soddisfazione del personale e prevenire sindromi da burn-out.

2. L’ente gestore offre una regolare attività di supervisione, svolta da un/una professionista esterno/esterna al servizio.

4.14 Lavoro in team

1. Il lavoro in team è di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi, sia individuali delle e degli utenti che collettivi del servizio. Il team è composto da tutte le figure professionali sociali e sanitarie che operano nel servizio e si basa sulla condivisione degli stessi, sulla chiarezza riguardo alla suddivisione dei compiti, nonché sull’interscambio di informazioni con l'unità di valutazione interdisciplinare e tutti gli operatori e operatrici.

2. Il flusso di informazioni all’interno del team e la comunicazione con altri servizi sono garantiti ricorrendo a strumenti idonei.

4.15 Lavoro di rete

1. È garantita la collaborazione con gli altri servizi del territorio per raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto individuale e per facilitare lo scambio di esperienze e competenze di quanti si occupano dell’area della disabilità.

2. Fondamentale è la collaborazione con i servizi sociali di provenienza e con i servizi sanitari. Le modalità di collaborazione e le relative procedure devono essere definite e condivise da tutta la rete dei soggetti coinvolti.

Articolo 5
Pianificazione individuale

5.1 Cartella dei dati personali

1. L’ente gestore deve gestire in modo appropriato la cartella dei documenti e dei dati personali delle e degli utenti e delle persone di riferimento (rappresentanti legali, familiari), inclusi i relativi recapiti telefonici.

2. La cartella riporta in modo strutturato i dati anagrafici, la storia e l’attuale situazione della persona in riferimento al suo contesto familiare e sociale, l’indicazione della lingua da utilizzare per le comunicazioni alla persona e le relative modalità e strumenti comunicativi, il fabbisogno di ausili, la descrizione dei percorsi scolastici e lavorativi, la documentazione sanitaria e terapeutica, i pareri e le relazioni di altri servizi, i documenti relativi al pagamento delle tariffe, le liste di presenza, la pianificazione settimanale durante l’orario di servizio e ogni altra documentazione utile.

5.2 Progetto individuale

1. L'équipe interna multidisciplinare provvede a elaborare e a documentare il progetto individuale per ogni utente, sulla base degli obiettivi stabiliti dall'unità di valutazione interdisciplinare. Il progetto individuale contiene il piano assistenziale individualizzato (PAI).

2. Il progetto individuale viene elaborato con metodologie centrate sulla persona, secondo i principi della partecipazione, dell’autodeterminazione e dell’inclusione della persona: per quanto possibile i singoli utenti vengono coinvolti attivamente nel processo di definizione e di verifica degli obiettivi e in tutte le decisioni che li riguardano.

3. Per garantire la piena partecipazione della persona alla stesura del progetto individuale, devono essere adottate forme di comunicazione e di informazione comprensibili all’utente e il progetto deve essere redatto nella lingua scelta da quest’ultimo/ultima.

4. Il progetto individuale è valutato sistematicamente e aggiornato attraverso idonei strumenti dall'équipe interna multidisciplinare e, almeno due volte all'anno, insieme all'unità di valutazione interdisciplinare. Il progetto individuale è conservato e archiviato sistematicamente.

5. La documentazione riguardante il progetto individuale comprende:

a) l’analisi delle potenzialità e competenze della persona, del suo fabbisogno di prestazioni socio-pedagogiche, di prestazioni di cura e assistenza e di prestazioni sanitarie;

b) la descrizione delle aspettative, dei valori, dei desideri e delle preferenze espressi dall’utente;

c) la descrizione degli obiettivi sulla base dell’analisi di cui alla lettera a), tenendo conto delle aspettative e dei bisogni espressi dalla persona e degli obiettivi stabiliti dall’unità di valutazione interdisciplinare;

d) la definizione dei tempi previsti per il raggiungimento dei singoli obiettivi e dei tempi per la valutazione periodica del grado di realizzazione degli stessi;

e) la descrizione delle misure necessarie per il raggiungimento dei singoli obiettivi, con i relativi tempi di attuazione;

f) la definizione degli indicatori per valutare l’effettiva realizzazione degli obiettivi;

g) l’indicazione dell’operatore/operatrice di riferimento responsabile della stesura, dell’aggiornamento e della verifica del progetto individuale;

h) la descrizione degli accordi e degli impegni assunti con l’ente gestore di provenienza, compresa la pianificazione della fase di rientro;

i) la descrizione degli accordi e degli impegni assunti con altri servizi pubblici o privati coinvolti nel progetto, e l’indicazione delle relative persone di riferimento;

j) gli eventuali ulteriori accordi sottoscritti dall’utente, dal suo/dalla sua rappresentante legale o dalla sua famiglia per la realizzazione di singoli obiettivi;

k) la valutazione periodica;

l) la firma dell’utente o del suo/della sua rappresentante legale e dell’operatore/operatrice responsabile del progetto individuale.

5.3 Protezione dei dati e tutela della privacy

1. Le norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali devono essere rispettate.

2. Devono essere adottate tutte le misure che consentono il massimo rispetto della sfera privata delle e degli utenti. All’occorrenza va fornita una consulenza specifica sul tema della sessualità e della vita di coppia.

3. Devono essere garantiti il diritto all’informazione, all’espressione del consenso, alla non discriminazione fondata sull’appartenenza sessuale, sociale, culturale, religiosa ed etnica.

4. Fra il personale del servizio residenziale a carattere socio-sanitario e l’utente si deve instaurare una relazione “adulto-adulto”, basata sul rispetto reciproco.

5. I colloqui personali devono essere tenuti in un ambiente che tuteli la privacy della persona.

5.4 Comunicazione

1. La comunicazione avviene in italiano, tedesco o ladino (nelle località ladine), nel rispetto della madrelingua dell’utente.

2. Gli operatori e le operatrici del servizio residenziale a carattere socio-sanitario utilizzano le forme e gli strumenti comunicativi più adeguati all’utenza.

3. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi devono essere rispettate.

4. Deve essere garantita alle e agli utenti l’accessibilità alla documentazione scritta che li riguarda. Essa deve essere redatta in un linguaggio facilmente comprensibile o eventualmente in lingua facile.

5.5 Autodeterminazione e parteci-pazione

1. Vanno rispettate l’autonomia e la libera scelta delle e degli utenti come espressione di identità e libertà personali.

2. All’interno dei servizi viene incentivato l’esercizio della facoltà di scelta da parte delle e degli utenti, attraverso l’utilizzo di strategie adeguate, che rafforzano la responsabilizzazione personale.

3. Va incoraggiata la collaborazione delle e degli utenti nella gestione delle attività quotidiane, tenuto conto delle loro capacità individuali, in modo da promuovere il massimo grado di autonomia possibile.

4. La partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale va stimolata e ne va sostenuta l’adesione alle iniziative e alle attività della comunità locale, come ad esempio la frequenza di piscine, centri di aggregazione, cinema, iniziative delle associazioni di volontariato, la partecipazione a feste, ecc.

5. L’utente è coinvolta/coinvolto nella scelta delle sue attività occupazionali giornaliere e nella strutturazione della sua giornata.

5.6 Collaborazione con i familiari, con il/la rappresentante e con la rete di riferimento

1. L’ente gestore valuta caso per caso le modalità e l’opportunità del coinvolgimento nonché le modalità di comunicazione con i familiari, con il/la rappresentante legale o con il/la responsabile della rete di riferimento, in un’ottica di massima inclusione, valorizzazione e condivisione del progetto.

2. L’ente gestore definisce le regole di visita e le porta a conoscenza dell’utenza, dei familiari e del personale.

5.7 Partecipazione alla gestione e allo sviluppo del servizio

1. L'ente gestore si avvale di strumenti che garantiscono la rappresentanza degli interessi delle e degli utenti e, se opportuno, dei loro familiari, per quel che concerne l’organizzazione e il miglioramento della qualità del servizio. Fra tali strumenti rientrano, ad esempio, gli specifici comitati interni, le riunioni regolari con l’utenza e simili.

5.8 Accompagnamento nella fase di dimissione

1. Il rientro della persona al servizio sociale territorialmente competente o in un servizio diverso va accuratamente pianificato e concordato dall’unità di valutazione interdisciplinare con la persona o il suo/la sua rappresentante legale e con il servizio che riaccoglie l'utente, assicurando la continuità del progetto individuale. L’ente gestore garantisce il passaggio di tutte le informazioni utili, in particolare per quanto concerne le strategie per ridurre e limitare i disturbi comportamentali.

Articolo 6
Gestione efficiente

6.1 Trasparenza dei costi

1. L’ente gestore gestisce in modo efficiente il servizio, prevedendo un adeguato sistema di controllo e adottando adeguati strumenti di analisi e rendicontazione.

2. Le presenze e le assenze delle e degli utenti sono registrate in modo sistematico.

3. La gestione delle somme di denaro prese in carico dal personale, su richiesta dell’utente o del suo/della sua rappresentante legale, per le piccole spese da effettuare per o con l’utente è debitamente documentata.

6.2 Organigramma

1. L’ente gestore redige un organigramma in cui sono illustrate in modo chiaro e sintetico le funzioni e le responsabilità di tutte le persone operanti nel servizio. L’organigramma viene regolarmente aggiornato.

2. L’organigramma è reso noto in forma comprensibile all’utenza e a quanti hanno a che fare, a vario titolo, con il servizio.

6.3 Dati statistici

1. L’ente gestore assicura una sistematica raccolta dei dati statistici e adotta a tal fine la modulistica e i sistemi di rilevazione dell’Amministrazione provinciale.

6.4 Sistema di gestione della qualità

1. L’ente gestore elabora strategie e strumenti per lo sviluppo della qualità del servizio offerto e mette in atto un processo di miglioramento continuo per assicurare e sviluppare la qualità, allo scopo di migliorare la qualità di vita delle persone (gestione degli errori e dei reclami, verifiche, audit o altri strumenti di valutazione). Esso deve prevedere un adeguato sistema di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi pianificati.

2. Il grado di soddisfazione delle e degli utenti deve essere rilevato almeno una volta ogni tre anni. Le modalità e gli strumenti di rilevazione vanno adeguati ai diversi gruppi di destinatari. I risultati emersi dalla rilevazione sono comunicati a tutti gli interessati.

Articolo 7
Requisiti strutturali

7.1 Accessibilità

1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario deve essere accessibile, ossia garantire la possibilità di fruire in modo autonomo, agevole e sicuro di spazi, strutture, edifici e attrezzature, evitando fonti di affaticamento, disagio e rischio, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, recante “Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche”.

7.2 Ubicazione dei servizi

1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario è ubicato possibilmente in zone residenziali e in luoghi raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico.

7.3 Spazi interni ed esterni

7.3.1 Spazi interni

1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario è provvisto di locali adatti alle esigenze individuali delle persone in termini di spazio, arredo, sistemi di sicurezza e ausili tecnici. I locali devono inoltre garantire protezione e sicurezza all’utente, tenendo anche conto dei rischi derivanti da eventuali comportamenti autolesionistici o aggressivi nei confronti di altre persone.

2. Gli spazi e i locali del servizio assicurano a tutti gli utenti la tutela della sfera privata e intima.

3. Tutti i locali, esclusi quelli tecnici, sono luminosi e ben areati.

7.3.1.1 Camere

1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario dispone unicamente di camere singole, la cui superficie minima, esclusa la superficie dei locali igienici, è pari a 12 m².

2. L’arredamento dei locali e delle singole camere deve essere compatibile con la sicurezza della persona e adattarsi alle esigenze specifiche dei destinatari del servizio.

3. Compatibilmente con le disposizioni di cui al comma 2, nelle camere sono ammessi anche arredi personali.

4. Se necessario, sono messi a disposizione letti ospedalieri articolati (preferibilmente a 2 snodi), regolabili in altezza, materassi e cuscini antidecubito.

7.3.1.2 Servizi igienici

1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario deve essere dotato almeno di un servizio igienico, con doccia o vasca, ogni due posti letto; almeno un servizio igienico per piano deve rispettare le prescrizioni del D.P.P. n. 54/2009.

2. Il calcolo del numero dei servizi igienici viene eseguito con arrotondamento per difetto, per cui per tre posti letto è da prevedere un servizio.

3. Deve esserci inoltre un bagno assistito, anche mobile.

7.3.1.3 Spazi/locali comuni

1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario dispone di un locale da pranzo, di un locale soggiorno, di un angolo cottura o di una cucina fruibili in autonomia e sicurezza da parte delle e degli utenti. La cucina è attrezzata con piano cottura, lavello e frigorifero, ed è adattabile, in caso di bisogno, alle esigenze personali delle e degli utenti.

2. I succitati locali non devono essere necessariamente divisi.

7.3.1.4 Altri locali

1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario dispone inoltre di:

a) un ambulatorio infermieristico (con armadi con chiusura a chiave per farmaci e presidi e un frigo a temperatura controllata);

b) un ambulatorio per lo psicologo/la psicologa o per il medico;

c) un locale adibito alle attività riabilitative;

d) un locale specifico, atto a garantire alla persona un posto adeguato e protetto nei momenti di crisi (comportamenti autolesionistici o aggressivi nei confronti di altri);

e) un locale lavanderia, un guardaroba, un deposito per la biancheria sporca;

f) un deposito materiali.

3. È disponibile un locale da adibire alle attività di coordinamento e amministrative, adeguato anche allo svolgimento di colloqui e al pernottamento dell’operatore incaricato/dell’operatrice incaricata della pronta disponibilità notturna. È inoltre previsto un servizio igienico, dotato di doccia, per il personale.

4. Gli spogliatoi per il personale devono essere disponibili in numero sufficiente.

7.3.1.5 Spazi esterni

1. Negli spazi esterni di pertinenza dell'edificio in cui è situato il servizio residenziale a carattere socio-sanitario è garantita l’accessibilità secondo quanto previsto dal D.P.P. n. 54/2009, nonché la protezione dell’utenza da eventuali fonti di pericolo.

2. Devono essere presenti posti auto riservati alle persone con disabilità, secondo quanto previsto dal D.P.P. n. 54/2009.

7.4 Igiene del servizio ed erogazione dei pasti

1. Tutti gli spazi interni ed esterni, gli arredi e le attrezzature del servizio devono essere tenuti adeguatamente puliti.

2. È garantita un’alimentazione varia e sana, appetitosa e rispettosa della tradizione. A seconda delle necessità delle persone, ci si può avvalere della consulenza di un/una dietista.

3. L'ente gestore del servizio residenziale a carattere socio-sanitario eroga il pasto nelle seguenti modalità:

a) fornisce i pasti in spazi appropriati all’interno del servizio, attraverso un servizio mensa centralizzato o di catering. Tali servizi si attengono alle procedure previste dall’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points: sistema di autocontrollo finalizzato a garantire l’igiene e la sicurezza alimentare);

b) fornisce gli alimenti per la preparazione dei pasti all’interno del servizio in un contesto simile a quello domestico, con la collaborazione delle e degli utenti e la supervisione del personale. Nella preparazione dei pasti è richiesta l’osservanza delle buone pratiche igieniche.

7.5 Sicurezza

7.5.1 Rispetto delle norme

1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario deve rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro, igiene e barriere architettoniche.

2. L’ente gestore garantisce al personale, all’utenza, a volontarie, volontari e tirocinanti un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per l’attività svolta.

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