1. Composizione, finalità e compiti della Consulta sono fissati dall’art. 3 della legge provinciale del 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche.
2. In base alla citata legge la Consulta ha i seguenti compiti:
a) sottopone alla Giunta provinciale proposte di adeguamento della legislazione provinciale ed esprime pareri sui disegni di legge e sulle proposte di regolamento di esecuzione nel settore sociale;
b) segue l’elaborazione del Piano sociale provinciale e dei singoli piani di settore e redige pareri sulle proposte;
c) elabora proposte in merito alle prestazioni sociali;
d) esprime pareri su tematiche di rilevanza sociale. I/le componenti della Consulta fungono da interlocutori per tutte le organizzazioni non rappresentate nella Consulta, in particolare per quanto riguarda la normativa e la sua attuazione;
e) istituisce sezioni che con le loro competenze tecniche supportano la Consulta per il sociale da un punto di vista tecnico.
3. Oltre a questi la Consulta può svolgere ulteriori compiti che siano in accordo con le finalità della stessa previste dalla legge.
4. Per garantire l’attività di consulenza della Consulta,
a) la Giunta e l’Amministrazione provinciale forniscono attivamente ed nei tempi adeguati le informazioni e i documenti necessari;
b) viene organizzato una volta all’anno un incontro con la Giunta provinciale;
c) essa può essere ascoltata direttamente dalla Giunta provinciale e dal Consiglio provinciale.