1. Le azioni formative per le quali si richiede il contributo possono essere erogate solo da enti pubblici o enti privati, o da società pubbliche o private, aventi fra le proprie finalità statutarie la formazione e l’aggiornamento professionale.
2. I soggetti erogatori di cui al comma 1 devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere accreditati per la formazione continua;
b) essere certificati ISO, EFQM o altro sistema certificatorio riconosciuto;
c) avere adeguate referenze ed esperienza nel settore specifico.