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f''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021 1)
2° Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio sanitario provinciale escluso il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale per il triennio 2019-2021

Sottoscritto in data 03/12/2021 in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1039 del 30/11/2021.

Con delibera n. 748 della Giunta Provinciale del 24/08/2021 sono state definite le direttive per il rinnovo del contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio sanitario provinciale, escluso il personale dell’area medico e veterinaria e della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale.

1)
Pubblicato nel B.U. 9 dicembre 2021, n. 49.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente accordo stralcio, se non diversamente previsto nei singoli articoli, si applica a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato dell’area in oggetto.

Art. 2 (Decorrenza e durata dell’accordo)

(1) Il presente accordo stralcio concerne il periodo

1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2023. Il trattamento giuridico ivi previsto decorre dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo e rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito da un successivo contratto.

(2) Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali e, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo.

Art. 3 (Indennità di specificità infermieristica)

(1) Al personale infermieristico appartenente ai profili professionali di:

  1. operatore/operatrice professionale coordinatore/coordinatrice - capo sala (livello funzionale 7bis);
  2. infermiere/a (livello funzionale 7ter);
  3. operatore/operatrice professionale coordinatore/coordinatrice - infermiere/a pediatrico/a (livello funzionale 7bis);
  4. infermiere/a pediatrico/a (livello funzionale 7ter);
  5. infermiere psichiatrico/a con 2 anni di corso (livello funzionale 7);
  6. esperto/a infermieristico/a (livello fun-zionale 8)

spetta un’indennità mensile pari ad euro 90,00 con decorrenza 1° gennaio 2021.

(2) L’indennità di specificità infermieristica di cui al comma 1 non viene corrisposta ai profili professionali a cui viene già concessa l’indennità di istituto di cui all’articolo 25, comma 2, del contratto collettivo del 7 aprile 2005.

(3) L’indennità di specificità infermieristica è corrisposta per dodici mensilità. Essa costituisce un elemento fisso e ricorrente della retribuzione che non è soggetto agli incrementi contrattuali generali.

Art. 4 (Indennità di tutela del malato e promozione della salute)

(1) Al personale del ruolo sanitario, escluso il personale di cui all’articolo 3, comma 1, ed ai seguenti profili professionali del ruolo tecnico:

  1. assistente sociale - coordinatore/coordi-natrice (livello funzionale 7bis);
  2. assistente sociale (livello funzionale 7ter);
  3. assistente alla poltrona (livello funzionale 4 e livello funzionale 5);
  4. assistente geriatrico/a e familiare (livello funzionale 4);
  5. bagnino/a massagiatore/massagiatrice (livello funzionale 5)

spetta un’indennità mensile pari ad euro 62,00 con decorrenza 1° gennaio 2021.

(2) L’indennità di tutela del malato e promozione della salute non viene corrisposta ai profili professionali a cui viene già concessa l’indennità di istituto di cui all’articolo 25, commi 2 e 4, del contratto collettivo del 7 aprile 2005.

(3) L’indennità di tutela del malato e promozione della salute è corrisposta per dodici mensilità. Essa costituisce un elemento fisso e ricorrente della retribuzione che non è soggetto agli incrementi contrattuali generali.

Art. 5 (Indennità per turni logoranti)

L’articolo 36, del contratto collettivo di comparto del 7 aprile 2005 è cosi sostituito:

“1. I seguenti turni di lavoro vengono considerati particolarmente logoranti e remunerati come segue:

• Lavoro a turni su 24 ore: i turni di lavoro sono distribuiti periodicamente sulle 24 ore giornaliere. Viene corrisposta un’indennità pari ad euro 7,00 per ogni turno di lavoro.

• Turno spezzato: vengono considerati turni spezzati i turni programmati interrotti da una pausa di lavoro di durata di almeno 2 ore. Viene corrisposta un’indennità pari ad euro 6,50 per ogni turno di lavoro.

• Lavoro a turni su 12 ore: si tratta di prestazione

di turni di lavoro che contribuisce alla funzionalità del relativo servizio per almeno 12 ore giornaliere e sono distribuiti periodicamente sulle 12 ore giornaliere. Viene corrisposta un’indennità pari ad euro 2,50 per ogni turno di lavoro.”

Art. 6 (Indennità per il servizio notturno)

(1) Il comma 2 dell’articolo 34 del contratto collettivo di comparto 7 aprile 2005 è così sostituito:

“2. Per ogni ora di lavoro notturno spetta una indennità pari ad euro 5,10 con decorrenza

1° gennaio 2021.”

Art. 7 (Servizio di pronta reperibilità)

(1) Il comma 6 dell’articolo 30 del contratto collettivo di comparto del 7 aprile 2005 è cosi sostituito:

“6. Per il servizio di pronta reperibilità spetta l’indennità oraria pari ad euro 5,83 con decorrenza 1° gennaio 2021.”

Art. 8 (Indennità per il servizio domiciliare)

(1) Al personale infermieristico dei distretti sanitari che presta assistenza domiciliare compete un’indennità per le giornate di effettivo servizio prestate, pari ad euro 4,50 giornaliere, con decorrenza 1° gennaio 2021.

Art. 9 (Prestazioni aggiuntive)

(1) Le prestazioni aggiuntive vengono svolte dagli/dalle infermieri/infermiere e dai tecnici sanitari di radiologia medica, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, dipendenti dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Le stesse vengono svolte al di fuori dell’ordinario orario di lavoro con la finalità di una riduzione delle liste di attesa. Le prestazioni aggiuntive vengono retribuite con un importo orario onnicomprensivo pari ad euro 50,00 lordi.

Il numero delle ore, nonché i reparti e servizi ammessi allo svolgimento di tali prestazioni sono da definirsi a livello aziendale.

Per la corresponsione delle prestazioni aggiuntive di cui al presente articolo viene messo a

disposizione, a partire dall’anno 2021, 1.000.000,00 di euro all’anno, oneri sociali inclusi.

(2) E’ ammesso a svolgere prestazioni aggiuntive il personale di cui al comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;
  2. essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;
  3. non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell’orario di servizio, comprese le assenze per malattia.

(3) Qualora anche Io Stato metta a disposizione dei mezzi finanziari a tal fine, i mezzi finanziari che si rendono disponibili possono essere utilizzati per il finanziamento della contrattazione a livello aziendale. l mezzi finanziari resisi eventualmente disponibili devono essere usati ai fini dell’unificazione degli attuali accordi aziendali nell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Ciò vale anche nel caso in cui i mezzi finanziari non vengano utilizzati.

Art. 10 (Inquadramento dei/delle massaggiatori/massaggiatrici e massofisioterapisti/e nel livello funzionale 7ter)

(1) Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” e considerato quanto stabilito all’articolo 4, comma 3, del DPCM 26 luglio 2011 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42”, coloro che hanno iniziato la formazione di massaggiatore/massaggiatrice e masso-fisioterapista entro il 31 dicembre 1995 e conseguito il relativo titolo antecedentemente al 17 marzo 1999, nonché ottenuto idoneo provvedimento di equivalenza dei titoli posseduti ai sensi della suddetta normativa, sono inquadrati nel livello funzionale 7ter.

(2) L’inquadramento economico del personale contemplato dal presente articolo avviene con l’attribuzione della medesima posizione, per classi o scatti, in godimento nella qualifica funzionale di provenienza.

(3) L’inquadramento di cui al comma 1 spiega i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2021. È esclusa qualsiasi ulteriore pretesa in relazione alle prestazioni lavorative pregresse.

Art. 11 (Abrogazione delle norme)

(1) Le norme precedenti non compatibili con le norme del presente accordo stralcio si considerano abrogate.

 

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