(1) In sede di assunzione in servizio, ai giornalisti/alle giornaliste della pubblica amministrazione può essere riconosciuta, a richiesta dell’interessato/interessata, l’esperienza professionale già maturata come giornalista secondo la disciplina prevista a livello di contrattazione collettiva di intercomparto, fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 2, del presente contratto collettivo.