(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 1/bis della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6, 7 e 8:
“5. Oltre alla valutazione esterna delle scuole dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, i servizi di valutazione svolgono un monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza dell’offerta formativa utilizzando procedure e strumenti adeguati.
6. Fa parte del monitoraggio l’accertamento periodico delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni. A tal fine le scuole hanno l’obbligo di partecipare alle rilevazioni nazionali sui livelli di apprendimento condotte dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione), agli studi internazionali sul rendimento scolastico e alle rilevazioni per determinare le competenze linguistiche. Queste ultime tengono particolarmente conto delle specificità linguistiche e culturali della provincia di Bolzano.
7. Le rilevazioni degli apprendimenti si svolgono con cadenza annuale, biennale o pluriennale, a seconda delle necessità e dei bisogni del sistema di istruzione e formazione del singolo gruppo linguistico, tedesco, italiano o ladino.
8. Le modalità dettagliate di attuazione delle rilevazioni degli apprendimenti vengono definite con l’INVALSI e altri partner di cooperazione statali, con organizzazioni operanti a livello internazionale, con organizzazioni estere e con partner locali tramite apposite convenzioni, accordi e contratti.”