(1) Le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 3 rendono disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che la persona debba dichiarare il proprio interesse.
(2) Le strutture organizzative mettono a disposizione della persona richiedente l'informazione ambientale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa nel caso di richieste di particolare entità e complessità. Il termine superiore a 30 giorni va debitamente motivato e comunicato alla persona richiedente.
(3) Nel caso di una richiesta d’accesso formulata in maniera eccessivamente generica, la persona responsabile del procedimento invita la persona richiedente a integrare e specificare la richiesta, respingendo in caso contrario la stessa ai sensi dell'Art. 44, comma 1, lettera c.
(4) La persona responsabile del procedimento fornisce l’informazione ambientale nella forma desiderata dalla persona richiedente, eccetto nei seguenti casi:
- l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato facilmente accessibile;
- per le strutture organizzative adite è più ragionevole rendere disponibile l’informazione in un'altra forma o formato, nel qual caso indicano i motivi della scelta. 32)
(5) Le strutture organizzative conservano l'informazione ambientale in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.