(1) Gli enti gestori redigono un regolamento interno del servizio e la carta dei servizi:
- il regolamento interno del servizio stabilisce il rapporto di servizio con il personale;
- la carta dei servizi descrive le linee guida, le finalità e l’organizzazione del servizio nonché i criteri di ammissione, i costi e le modalità per usufruire del servizio.
(2) Gli enti gestori tengono i registri digitali interni:
- delle bambine e dei bambini iscritti con annotazione, tra l’altro, delle presenze o assenze giornaliere e dei nomi e numeri di telefono delle persone di riferimento;
- del personale assunto, con annotazione, tra l’altro, della relativa qualifica professionale e degli orari giornalieri di lavoro;
- contenenti le necessarie ulteriori informazioni da trasmettere regolarmente all’Agenzia per la famiglia.
(3) Gli enti gestori garantiscono il rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e l’adozione di misure tecniche e organizzative per la sicurezza dei dati e del sistema informatico.
(4) Gli enti gestori provvedono alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni dei bambini iscritti e del personale.
(5) Gli enti gestori si impegnano a osservare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela della salute del personale e adottano misure appropriate per prevenire i danni alla salute e gli infortuni sul lavoro.
(6) Gli enti gestori effettuano una pianificazione del servizio che tenga conto delle esigenze dei bambini e del personale e adottano misure per ridurre l’avvicendamento del personale e aumentarne la motivazione.
(7) Gli enti gestori implementano un piano igienico-sanitario interno che definisca le procedure da seguire per garantire l’igiene e la salvaguardia dalle infezioni e fornisca le indicazioni sul corretto comportamento da adottare.
(8) Gli enti gestori garantiscono tutto l’anno la massima flessibilità possibile per consentire di usufruire del servizio, tenendo conto delle singole esigenze dei bambini e delle rispettive famiglie.
(9) Gli enti gestori concordano per iscritto con i genitori l’orario e le prestazioni dell’assistenza e forniscono informazioni sul regolamento provinciale vigente per la fruizione del servizio.
(10) Gli enti gestori effettuano una pianificazione responsabile riguardo ai costi, ai finanziamenti, al personale, ai materiali necessari e agli investimenti.