(1) Nel testo italiano della lettera d) del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “ordinamento giuridico comunitario” sono sostituite dalle parole: “ordinamento dell’UE”.
(2) Nel testo italiano della lettera f) del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: “normativa dell’UE.”
(3) Nel testo tedesco del comma 8 dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “EG-Zertifizierungen” sono sostituite dalle parole: “EU-Zertifizierungen”.
(4) Nel testo italiano del comma 8 dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “di conformità CE” sono sostituite dalle parole: “di conformità UE”.
(5) Nel testo italiano del comma 12 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “direttive comunitarie” sono sostituite dalle parole: “direttive UE”.
(6) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “europäischen Gemeinschaften” sono sostituite dalle parole: “Europäischen Union”.
(7) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la parola: “comunitaria” è sostituita dalle parole: “dell’Unione europea”.
(8) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la parola: “comunitario” è sostituita dalle parole: “dell’Unione europea”.