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Delibera 3 febbraio 2015, n. 127
Ordinamento degli studi Area scuola di musica tedesche e ladine (modificata con delibera n. 759 del 10.09.2019, delibera n. 668 del 02.09.2020 e delibera n. 702 del 22.08.2023)

Allegato

ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLE SCUOLE DI MUSICA DELL’AREA SCUOLE DI MUSICA TEDESCHE E LADINE

Articolo 1
Settore d’applicazione

1. La presente delibera regola l’ordinamento degli studi delle scuole di musica dell’area scuole di musica tedesche e ladine, in seguito titolata Area.

2. Le disposizioni dell’ordinamento degli studi sono vincolanti per tutte le scuole di musica dell’Area, per le scolare e gli scolari rispettivamente per i genitori e/o esercenti della patria potestà.

Articolo 2
Anno scolastico e d’insegnamento

1. L’anno scolastico inizia con il 1 settembre di ogni anno.

2. Le disposizioni per il calendario scolastico provinciale vengono applicati anche sulle scuole di musica dell’Area, se non regolato diversamente.

3. Nella norma l’insegnamento presso le scuole di musica inizia una settimana dopo il primo giorno d’insegnamento del calendario scolastico provinciale e finisce l’ultimo giorno d’insegnamento del calendario scolastico provinciale.

Articolo 3
Offerta di materie

1. Viene distinto tra materie principali, materie aggiuntive e corsi.

2. Materie principali sono tutte le materie strumentali e vocali.

3. Materie aggiuntive sono „Elementare Musikpädagogik/Singen“ nelle sue varie manifestazioni, insegnamento di teoria, suonare in ensembles ed orchestre, danza e movimento.

4. Ai sensi di un’ educazione musicale globale viene consigliato di frequentare le materie aggiuntive.

5. Con il consenso del direttore/della direttrice l’insegnante della materia può obbligare uno scolaro/una scolara a frequentare una materia aggiuntiva.

Articolo 4
Assegnazione dell’orario

1. Le scuole di musica pubblicano la data e la forma dell’assegnazione dell’orario tramite provvedimenti adeguati.

2. Nell’ambito dell’assegnazione dell’orario agli scolari/alle scolare rispettivamente ai genitori e/o esercenti della patria potestà per gli scolari/le scolare minorenni/e viene comunicato l’orario delle lezioni.

3. L’accettazione del posto per l’insegnamento viene confermata con la presenza degli scolari/delle scolare rispettivamente dei genitori e/o esercenti della patria potestà per gli scolari/le scolare minorenni/e. Se non avviene la relative conferma, lo scolaro/la scolara risulta cancellato/a.

Articolo 5
Durata delle unità di lezione

1. La durata delle singole unità di lezione viene fissata dalle scuole di musica osservando le forme di lezione, aspetti pedagogici-didattici e necessità di studio dello scolaro/della scolara. La meta consiste nel promuovere lo scolaro/la scolara nel miglior modo e consentirli/le un tempo di lezione corrispondente al suo fabbisogno.

Articolo 6
Forme ed organizzazione delle lezioni

1. Le lezioni si svolgono regolarmente, settimanalmente o anche a intervalli più lunghi.

2. In base alla forma e all’organizzazione delle lezioni si distingue tra:

a) materie di gruppo;

b) progetti;

c) materie strumentali in lezioni singole, di gruppo e con un partner;

d) corsi.

3. I progetti sono iniziative uniche delle scuole di musica.

4. I corsi sono offerte delle scuole di musica con durata limitata, i quali possono essere offerti presso diverse scuole di musica e presentano contenuti armonizzati a livello provinciale.

5. L’approvazione dei corsi avviene tramite la direttrice o il direttore provinciale delle scuole di musica.

6. Nell’ambito degli esami per l’acquisizione dei distintivi di merito ai sensi dell’art. 12 del presente ordinamento degli studi o per lo svolgimento di concorsi, si possono verificare annullamenti di lezioni per le alunne e gli alunni.

7. Le direzioni delle scuole di musica possono autonomamente proporre modelli didattici e organizzativi o condurre sperimentazioni scolastiche che si discostano dal regolamento degli studi nella loro forma organizzativa. Per l’attuazione dei summenzionati modelli o delle sperimentazioni le direzioni delle scuole di musica chiedono preventivamente l’autorizzazione alla direttrice o al direttore provinciale scuole di musica; la stessa viene concessa tenendo conto, tra l’altro, di eventuali costi aggiuntivi.”

Articolo 7
Iscrizione presso la scuola di musica

1. Le iscrizioni vengono accettate presso la sede della relativa direzione per tutte le sede distaccate assegnate nei giorni di scuola dal 1 al 31 marzo. Le direzioni comunicano l’orario di apertura per le iscrizioni nella sede e eventuali termine per l’iscrizione nelle sede distaccate.

2. L’iscrizione per lezioni nella scuola di musica avviene per iscritto tramite il modulo d’iscrizione. Anche tutte le disdette devono avvenire per iscritto nel segretariato.

3. Con la firma del modulo d’iscrizione vengono accettate le disposizioni del presente ordinamento degli studi specialmente quelle sui contributi di frequenza, contributi per il noleggio e l’obbligo di pagamento e le scadenze.

4. L’iscrizione viene accettata dalla scuola di musica soltanto se il candidato/la candidata adempie i criteri per l’età ai sensi dell’art. 9.

5. L’iscrizione contemporanea nella stessa materia in più scuole di musica dell’Area, in scuole statali con direzione musicale ed al conservatorio è consentita.

6. La frequentazione contemporanea della stessa materia strumentale presso le istituzioni di educazione nominate nell’art. 5 è possibile soltanto dietro fondata approvazione speciale del direttore/della direttrice della scuola di musica competente.

7. Se l’imparare di uno strumento musicale presuppone la conoscenza di un altro strumento musicale questo viene comunicato in tempo prima del termine delle iscrizioni.

8. Viene distinto fra reiscrizione e nuova iscrizione. Una nuova iscrizione sussiste se uno scolaro/una scolara si iscrive in una materia che finora non ha ancora frequentata presso la relativa direzione. Questo vale anche, se la stessa materia è già stata frequentata presso un’altra direzione.

9. Per le materie strumentali l’iscrizione nuova è possibile al massimo per due materie. Il numero delle iscrizione per il frequento di materie aggiuntive non è limitato. Se lo scolaro/la scolara ottiene il posto nella materia di 1 scelta estinguono gli anni d’attesa per la materia di 2 scelta. Un cambio di materie durante l’anno scolastico è possibile solo su raccomandazione dell’insegnante in accordo con la direzione e con posti disponibili.

10. L’ammissione per la frequenza di una seconda materia strumentale presso la stessa scuola di musica o presso scuole di musica diverse deve essere fondata ed approvata per iscritto dal direttore/dalla direttrice competente.

11. I/Le candidati/candidate vengono informati/e entro metà giugno se ottengono un posto per l’anno scolastico seguente. Le relative liste vengono pubblicate sul tabellone della scuola.

Dal 1 luglio sono possibili post-nominazioni rispettando la graduatoria se si liberano dei posti.

Articolo 8
Graduatorie per l’assunzione di scolari/scolare

1. In tutte le materie gli/le scolari/scolare nuovi iscritti vengono messi/e nella graduatoria distinguendo i seguenti tipi di materia:

a) Materie strumentali e vocali in insegnamento singolo o in gruppi. Per l’elaborazione delle graduatorie vengono applicati i criteri come nell’art. 9.

b) Materie aggiuntive: Per ogni materia aggiuntiva il direttore/la direttrice competente stabilisce il criterio per l’elaborazione della graduatoria. Questo può essere la data di iscrizione o l’età discendente.

c) Materie/Corsi la cui frequentazione presuppone un certo livello di rendimento: L’assunzione avviene in base al risultato di un provvedimento interno di assunzione, per il quale le modalità vengono fissati dalla rispettiva scuola.

Articolo 9
Criteri per l’elaborazione delle graduatorie

1. Per l’elaborazione delle graduatorie vengono applicati i seguenti criteri nell’ordine indicato:

a) Nomina della direzione

b) Gruppo di età

c) Numero punti

d) Età

Ad a)

Una nomina della direzione è possibile nei seguenti casi:

- un talento scoperto dall’insegnante di materia rispettivamento dal direttore/dalla direttrice

- promozione di associazioni

- idoneità di gruppo nel caso di una post-nominazione dopo l’inizio delle lezioni

- riassunzione

Ad b)

In ogni direzione il direttore/la direttrice in accordo con gli/le insegnanti di materia fissa per ogni materia i gruppi di età principali, minimi e massimi. Questi vengono comunicati prima delle iscrizioni.

Solo candidati/candidate che si trovano in uno di questi gruppi di età si possono iscrivere per l’insegnamento nelle scuole di musica.

I tre gruppi di età nella graduatoria si trovano nel seguente ordine:

Gruppo di età principale prima del gruppo di età minima e gruppo di età massima.

In ogni gruppo di età i candidati/le candidate vengono messi discendenti in base al numero di punti.

Il giorno per il calcolo dell’età per la graduatoria é il 31/12 dell’anno scolastico, al quale si riferisce l’iscrizione.

Ad c)

Il numero di punti risulta dalla somma dei punti per la preparazione ed i punti per anni d’attesa dei candidati.

Nel caso dello stesso numero di punti nello stesso gruppo d’età ottiene il posto il candidate che ha acquisito più punti per la preparazione.

Preparazione:

Per ogni frequenza di una materia con una decorrenza dal 1/11 al 30/4 viene assegnato 1 punto.

Dalla scuola viene stabilito se per le materie “Eltern-Kind-Musizieren” e “Musikalische Früherziehung” vengono assegnati dei punti.

Vengono riconosciuti anche tutte le frequentazioni attestati di materie presso le scuole di musica dell’Area Istruzione e Formazione musicale in lingua italiana, conservatori e collegi superiori musicali/ università musicali e presso scuole di musica pubblicamente riconosciute territoriali ed esteri, tutte le frequentazioni di classi strumentali delle scuole statali se si tratta di materie che fanno parte dell’offerta delle scuole di musica dell’Area.

Frequentazioni di materie presso altre strutture vengono riconosciute soltanto se esiste una convenzione con la relative scuola di musica.

Lezioni private non vengono riconosciuti.

Anno d’attesa:

Per ogni anno d’attesa nella materia viene calcolato un punto.

Se un/a candidato/candidata nell’ambito di un anno scolastico non ottiene un posto rimane nella lista d’attesa della materia desiderata soltanto se nell’anno scolastico seguente si prenota di nuovo per la materia. Se non avviene una nuova prenotazione i punti eventualmente accumulati per gli anni d’attesa vanno persi.

L’anno di attesa rimane in vigore se un/a candidato/candidata non accetta il posto offerto prima o dopo l’inizio dell’insegnamento con una fondata motivazione.

Un anno d’attesa è valido solo all’interno della direzione.

Ad d)

Con la stessa composizione dei punti i candidati nell’ambito del gruppo principale e del gruppo di età minima vengono messi discendente in base all’età crescente.

Articolo 10
Durata di rimanenza presso la scuola di musica

1. Secondo il programma d’insegnamento, scolari/scolare che ottengono un posto presso la scuola di musica prima del compimento del 18esimo anno vengono condivisi in base al loro livello di rendimento ed il livello di educazione nei seguenti livelli di rendimento:

- Livello elementare

- Livello base

- Livello medio

- Livello superiore

2. Il programma d’insegnamento indica le richieste per il relativo livello di rendimento. Se esse sono adempiate, lo scolaro/la scolara può passare da un livello di rendimento al prossimo.

Il passaggio avviene su proposta del/della insegnante competente e entra in vigore dopo avvenuta conferma della direttrice/del direttore.

3. La rimanenza in ogni livello di rendimento nella regola dura al massimo 4 anni e si basa sui criteri elencati nel programma d’insegnamento.

Una rimanenza più lunga ha bisogno di una motivazione fondata.

Un cambio di livello è possibile su proposta dell’insegnante.

4. Per scolari/scolare che si iscrivono per la prima volta in una scuola di musica dopo aver raggiunto i 18 anni la preparazione di ogni forma di lezione dura al massimo 3 anni.

Per promuovere i talenti o le associazioni la preparazione può essere prolungata al massimo di ulteriori 3 anni dalla direttrice/dal direttore competente su richiesta dell’insegnante.

Articolo 11
Valutazione del rendimento

1. Oggetto della valutazione in ogni materia è il rendimento dello scolaro/della scolara che viene valutato in base alle direttive del programma d’insegnamento ed ai criteri di valutazione comuni.

2. La valutazione avviene due volte all’anno

- alla fine del primo semestre (31 gennaio)

e

- alla fine dell’anno scolastico

Questa è da comunicare per iscritto all’esercente della patria potestà rispettivamente alle/agli scolare/scolari maggiorenni.

3. Per la valutazione viene usata la seguente scala di sei punti: 10, 9, 8, 7, 6, 5 (negativo).

4. Nelle seguenti materie la valutazione può essere sostituita da un’attestazione di frequenza:

- “Eltern-Kind-Musizieren”

- “Musikalische Früherziehung”

- preparazione vocale e strumentale per adulti

5. Se si profila una valutazione negativa del rendimento complessivo è d’obbligo un colloquio chiarificatrice dell’insegnante con lo scolaro/la scolara riguardante rispettivamente per minorenni con l’esercente della patria potestà.

Deve essere fatto in tempo e adeguatamente documentato.

Articolo 12
Esami per il l’ acquisizione dei distintivi di merito

1. Nelle scuole di musica dell’Area possono essere svolti gli esami di teoria del livello di rendimento di bronzo (alla fine del livello base) e di oro (alla fine del livello superiore) ed esami di pratica.

2. Lo svolgimento degli esami viene regolamentato con decreto del direttore/della direttrice provinciale delle scuole di musica.

Articolo 13
Esami di controllo

1. Su proposta fondata dell’insegnante scolari/scolare possono essere obbligati/obbligate da parte del direttore/della direttrice competente anche durante l’anno scolastico di sostenere un esame di controllo commissionale.

2. Membri della commissione per l’esame sono il/la rispettivo/a insegnante, al minimo un ulteriore insegnante ed il direttore/la direttrice.

3. Fine dell’esame di controllo è l’accertamento del livello di studio e di rendimento dello scolaro/della scolara.

4. La valutazione del rendimento avviene in base ai criteri come nell’art. 12.

Articolo 14
Criteri di esclusione

1. Una valutazione complessiva negativo alla fine dell’anno scolastico porta con se l’esclusione dello scolaro/della scolara dalla frequentazione delle lezioni nella rispettiva materia per l’anno scolastico seguente.

L’esecuzione è valida per tutte le scuole di musica dell’Area in tutta la provincia. Una reiscrizione già avvenuta non viene considerata.

2. Se il risultato di un’esame di controllo è negativo l’esclusione è in vigore subito (anche durante l’anno scolastico) ed è valido anche per l’anno scolastico seguente.

Articolo 15
Provvedimenti disciplinari

1. I seguenti provvedimenti disciplinari possono essere adottate considerando la gravità dell’infrazione contro le norme di comportamento comuni e contro il regolamento della scuola:

a) Rimprovero orale con nota nel registro dell’insegnante

b) Esclusione dalla lezione nella materia riguardante con decorrenza immediata fino alla fine dell’anno scolastico

c) Esclusione dalla lezione nella materia riguardante con decorrenza immediata per l’anno scolastico corrente e l’anno scolastico seguente.

2. Provvedimenti in base al comma 1, lettera a) vengono adottati dall’insegnante o dal direttore/dalla direttrice.

3. Provvedimenti in base al comma 1, lettere b) e c) possono adottati soltanto se lo scolaro/la scolara viene meno ai suo obblighi in modo grave o intenzionalmente, se nel passato per infrazioni simili l’adottamento di provvedimenti di formazione ed educazione sono rimasti infruttuosi o se il comportamento dello scolaro/della scolara rappresenta un pericolo della proprietà, della moralità e/o dell’incolume fisico degli altri membri della comunità scolastica.

4. Provvedimenti in base al comma 1, lettere b) e c) adotta il direttore/la direttrice dopo aver ascoltato l’insegnante/gli insegnanti, le giustificazioni dello scolaro/della scolara riguardanti e degli esercenti della patria potestà per scolari/scolare minorenni/e.

5. Provvedimenti in base al comma 1, lettere b) e c) devono essere comunicati per iscritto alla scolara/allo scolaro riguardante nonché al loro esercenti della patria potestà.

6. Contro i provvedimenti in basse al comma 1, lettere b) e c) gli esercenti della patria potestà nonché lo scolaro/la scolara maggiorenne può fare ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione presso la direttrice provinciale delle scuole di musica.

Articolo 16
Rette di frequenza

1. Le rette di frequenza si suddividono nei seguenti gruppi tariffari:

a) gruppo tariffario 1: materie strumentali e vocali in lezioni individuali e in gruppo non superiore a tre persone. Le materie aggiuntive frequentate sono incluse nel prezzo;

b) gruppo tariffario 2: lezioni di classe, lezioni di gruppo e progetti;

c) gruppo tariffario 3: “Eltern/Kind-Musizieren”;

d) gruppo tariffario 4: corsi.

2. All’interno di ogni gruppo tariffario si distingue fra due categorie:

a) categoria 1: bambini, giovani, apprendiste/apprendisti e studentesse/studenti sotto i 25 anni;

b) categoria 2: adulti.

3. Le rette di frequenza per un anno scolastico ammontano a:

Gruppo tariffario

bambini, giovani, apprendiste/apprendisti e studentesse/studenti sotto i 25 anni

adulti

materie strumentali e vocali in lezioni singole e di gruppo fino a un numero di tre persone

 

220,00 €

 

400,00 €

lezioni di classe, lezioni di gruppo e progetti

 

110,00 €

 

200,00 €

Eltern-Kind-Musizieren” (prezzo complessivo)

110,00 €

corsi

180,00 €

350,00 €

4. Nella categoria 1, se gli iscritti/le iscritte, anche presso un’altra direzione scolastica musicale tedesca o ladina, sono fratelli o sorelle, per ciascun iscritto/ciascuna iscritta si applicano le seguenti tariffe ridotte:

Gruppo tariffario

bambini, giovani, apprendiste/apprendisti e studentesse/studenti sotto i 25 anni

materie strumentali e vocali in lezioni singole e di gruppo

 

170,00 €

lezioni di classe, lezioni di gruppo e progetti

 

80,00 €

Eltern-Kind-Musizieren

Keine Ermäßigung

Corsi

140,00 €

5. Materie strumentali e vocali in lezioni di gruppo: se il gruppo è di almeno quattro alunne/alunni e il tempo di apprendimento non supera i 50 minuti alla settimana per l’intero anno scolastico, viene applicato il gruppo tariffario 2.

6. Le alunne e gli alunni della categoria 1, per i quali la situazione economica del nucleo familiare risulti inferiore al reddito minimo di inserimento di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, possono richiedere una riduzione del 50 per cento della retta da corrispondere ai sensi del presente articolo.

7. In caso di una nomina successiva o di nuova ammissione dell’alunna o dell’alunno, a partire dal secondo semestre, verrà computato soltanto il 50% delle rette di frequenza.

8. Le lezioni di gruppo in materie della formazione musicale di base (“musikalische Früherziehung, Elementares Musizieren/Singen”) sono, per l’età prescolare, esenti da rette di frequenza, indipendentemente se tale offerta viene proposta dalle scuole di musica o, in relazione ai progetti di cooperazione, dalle scuole dell’infanzia.

Articolo 17
Contributi per il noleggio

1. Le scuole di musica dell’Area dispongono di strumenti musicali che vengono noleggiati alle condizioni descritti nei seguenti comma.

2. Usufruttuari possono essere:

- scolari/scolare maggiorenni/e delle scuole di musica dell’Area rispettivamente genitori o esercenti della patria potestà per scolari/e minorenni: Il noleggio avviene in base all’ordine cronologico delle richiesta.

- Associazioni e istituzioni

- Persone private

3. Il noleggio viene regolamentato tramite un contratto scritto.

Con la firma del contratto di noleggio l’usufruttuario si assume la responsabilità per lo strumento. Spese di riparazione per danni che derivano durante la durata del contratto di noleggio ed oltre fino alla restituzione dello strumento vengono fatturate all’usufruttuario.

Anche eventuali costi di trasporto vanno a carico dell’usufruttuario.

4. Strumenti musicali possono essere noleggiato solo per mezzo anno o per l’intero anno.

Una restituzione prima della scadenza del contratto non da diritto al rimborso del contributo.

5. I canoni di noleggio sono stabiliti come segue in base al prezzo d’acquisto dello strumento:

 

noleggio semestrale

Noleggio annuale

prezzo d’acquisto fino a 4.999,99 €

65,00 €

130,00 €

prezzo d’acquisto a partire da 5.000,00 €

90,00 €

180,00 €

6. Per il noleggio a lungo termine a persone private il contributo di noleggio viene calcolato doppio. Se la scuola di musica reclama l’urgente bisogno, l’usufruttuario è obbligato a restituire lo strumenti anticipatamente. Il contributi di noleggio in questo caso non vengono restituiti.

7. Il noleggio a breve termine ad associazioni, istituzioni e persone private avviene gratuitamente, esclusi gli strumenti speciali dell’Area.

8. Strumenti speciali dell’Area:

Il noleggio avviene senza obbligo di un contributo all’orchestra sinfonico giovanile Alto Adige, al “Landesjugendblasorchester” Alto Adige, al Conservatorio Bolzano ed all’interno dell’Area.

Per il noleggio ad ensemble professionali e formazioni orchestrali viene fatturato un contributo di noleggio di € 50,00 per giorno.

Per il noleggio ad esterni lo strumenti deve essere revisionato dall’usufruttuario a suo carico prima della restituzione

Per il noleggio è da concludere un contratto.

Articolo 18
Obbligo di pagamento e scadenze

1. I contributi di frequenza vengono riscossi tra il 26 ottobre e il 15 novembre dell’anno scolastico di riferimento.

2. I contributi di frequenza e di noleggio devono essere pagati a vista.

3. Con il pagamento dei contributi di frequenza, lo scolaro/la scolara acquisisce il diritto al posto nel corso prescelto.

4. Se il pagamento dei contributi di frequenza e/o di noleggio non viene effettuato entro la scadenza prevista, viene inviato un unico sollecito con lettera raccomandata. Il noleggio dello strumento avviene dopo il pagamento del contributo di noleggio.

5. Se la cancellazione dell’iscrizione viene comunicata per iscritto entro il 25 ottobre dell’anno scolastico in corso, non viene addebitato alcun costo.

6. Se la cancellazione viene effettuata dopo il 25 ottobre dell'anno scolastico in corso, viene addebitato l'intero contributo di frequenza.

Articolo 19
Regolamento scolastico

1. Ogni direzione di scuola di musica elabora un regolamento scolastico interno.

2. Le disposizioni del regolamento scolastico sono vincolanti per lo/la scolaro/a, i genitori e/o gli esercenti della patria potestà con l’iscrizione nella scuola di musica.

 

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