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d) Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 171)
Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti

1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 17 ottobre 2017, n. 42.

TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

(1)  Le norme della presente legge costituiscono recepimento e attuazione:

  1. della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
  2. della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e successive modifiche;
  3. della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
  4. della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

(2)  Per quanto non regolamentato nei Titoli II, III e IV della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Parte prima e della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

(3)  La presente legge regolamenta altresì la procedura di approvazione cumulativa per progetti esentati dalle procedure di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ma soggetti a più di due approvazioni, autorizzazioni o pareri da parte dell'amministrazione provinciale in materia ambientale.

Art. 2 (Comitato ambientale)

(1)  Il Comitato ambientale è un organo tecnico consultivo della Giunta provinciale per la valutazione dei piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) e dei progetti da sottoporre a VIA ed è organo decisorio per i ricorsi nei casi previsti dalla normativa provinciale. Restano salve le competenze comunque previste nella legislazione provinciale.

(2)  Il Comitato ambientale è composto da:

  1. il direttore/la direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente (Agenzia), che svolge le funzioni di presidente;
  2. un esperto/un’esperta in materia di igiene e salute pubblica, su designazione del direttore o della direttrice di ripartizione competente in materia;
  3. un esperto/un’esperta in materia di tutela del paesaggio e della natura, su designazione del direttore o della direttrice di ripartizione competente in materia;
  4. un esperto/un’esperta in materia di tutela delle acque, su designazione del direttore o della direttrice di ripartizione competente in materia;
  5. un esperto/un’esperta in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e acustico, su designazione del direttore o della direttrice di ripartizione competente in materia;
  6. un esperto/un’esperta in materia di pianificazione territoriale, su designazione del direttore o della direttrice di ripartizione competente in materia;
  7. due esperti nel campo della tutela della natura e dell’ambiente, designati dall’assessore o assessora provinciale alla tutela dell’ambiente tra un sestetto pariteticamente composto relativamente al genere e ai due maggiori gruppi linguistici, proposto dalle associazioni ambientaliste più rappresentative sul territorio provinciale.

(3)  Per ogni membro del Comitato ambientale è nominato un membro supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza o impedimento. Il Comitato ambientale è legalmente costituito con la presenza dei due terzi dei componenti.

(4)  Le determinazioni del Comitato ambientale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le determinazioni del Comitato sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

(5)  La Giunta provinciale nomina i membri del Comitato ambientale.

(6)  Il Comitato ambientale resta in carica per la durata della legislatura.

(7)  Alle sedute del Comitato ambientale partecipano di volta in volta, con diritto di voto, anche i rappresentanti degli uffici provinciali competenti per il rilascio di autorizzazioni o pareri necessari per i singoli progetti, che non siano già membri del Comitato ai sensi del comma 2; essi sono individuati sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente nelle materie di cui all’articolo 4, comma 1. 2)

2)
L'art. 2, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 3 (Gruppo di lavoro in materia ambientale)

(1)  Il Gruppo di lavoro in materia ambientale (Gruppo di lavoro) si esprime sulla completezza e sull’adeguatezza della documentazione per la VAS e la VIA, redige la relazione istruttoria di merito sui piani e programmi soggetti a VAS e sui progetti soggetti a VIA ed esegue i conseguenti collaudi tecnico-ambientali. Esso è composto da:

  1. una persona rappresentante l’Ufficio provinciale Valutazione impatto ambientale, che lo coordina;
  2. in relazione al singolo piano, programma o progetto, ulteriori esperti interni in rappresentanza delle strutture organizzative con competenze in materia ambientale.

(2)  Il/La Presidente del Comitato ambientale nomina il gruppo di lavoro specifico per ciascun piano, programma o progetto.

Art. 4 (Conferenza di servizi in materia ambientale)

(1)  La Conferenza di servizi in materia ambientale (Conferenza di servizi) esprime pareri e rilascia autorizzazioni ambientali nelle seguenti materie:

  1. tutela delle acque;
  2. tutela dall'inquinamento atmosferico e acustico;
  3. gestione dei rifiuti e tutela del suolo;
  4. tutela della natura e del paesaggio;
  5. tutela degli ambienti acquatici;
  6. gestione delle risorse idriche;
  7. vincoli idrogeologici forestali.

(2)  La Conferenza di servizi è presieduta dal/dalla Presidente del Comitato ambientale. Ad essa partecipano di volta in volta i rappresentanti degli uffici provinciali chiamati a esprimersi sui singoli progetti sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente nelle materie di cui al comma 1. Il dissenso di uno o più uffici deve essere manifestato, a pena di inammissibilità, nella Conferenza di servizi ed essere congruamente motivato. Le determinazioni della Conferenza sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente assunte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Art. 5 (Norme comuni ai procedimenti di  valutazione ambientale)

(1)  L’Autorità responsabile dell’istruttoria della valutazione ambientale stabilisce i formati delle richieste di valutazione e della documentazione e le modalità di presentazione.

(2)  Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito dei procedimenti di seguito disciplinati, l'Autorità competente per il rilascio della valutazione ambientale (Autorità competente) può concludere accordi con il proponente o l'Autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate, per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune in un’ottica di semplificazione e di maggiore efficacia dei procedimenti.

(3)  Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'Autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale, allo studio di impatto ambientale o al rapporto integrato ambientale. L'Autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'Autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Nel caso che la richiesta sia accolta, il proponente allega una specifica descrizione che possa essere pubblicata delle caratteristiche delle parti non rese pubbliche.

TITOLO II
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Art. 6 (Ambito di applicazione)

(1)  Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni del presente titolo tutti i piani e programmi:

  1. che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, per la valutazione e la gestione dell’aria ambiente, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti di cui all'allegato A, o
  2. per i quali è necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi degli articoli 6 o 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

(2)  Per le modifiche minori di piani e di programmi di cui al comma 1, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità competente, a seguito di verifica di assoggettabilità a VAS e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento, valuti che producano impatti significativi sull'ambiente.

(3)  L'Autorità competente valuta, mediante verifica di assoggettabilità, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 1, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

(4)  La Provincia è competente per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS degli strumenti di pianificazione provinciale, nonché per le varianti agli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale di iniziativa della Provincia.  3)

(5)  I Comuni sono competenti per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale nonché delle varianti ai piani paesaggistici di iniziativa comunale. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS di competenza dei Comuni sono svolti nell’ambito delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici, nel rispetto dei termini e degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli da 7 a 13. 4)

3)
L'art. 6, comma 4, è stato prima modificato dall'art. 16, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2, e successivamente dall'art. 13, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
4)
L'art. 6, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 13, comma 2, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

Art. 7 (Verifica di assoggettabilità a VAS di piani e  programmi di competenza della Provincia)

(1)  Per i piani e programmi di competenza della Provincia l'Autorità procedente o il proponente redige un rapporto ambientale preliminare e lo trasmette all’Agenzia; tale rapporto comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dipendenti dall'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della direttiva 2001/42/CE.

(2)  L’Agenzia individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro 30 giorni all’Agenzia e all’Autorità procedente. . 5)

(3)  L’Agenzia, entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui all’allegato II della direttiva 2001/42/CE e tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 6)

5)
L'art. 7, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, e successivamente così modificato dall'art. 16, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
6)
L'art. 7, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 4, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 8 (Pubblicità della decisione sull’assoggettabilità a VAS di competenza della Provincia)

(1)  Il risultato della verifica di assoggettabilità, dei piani o programmi di competenza della Provincia, comprese le motivazioni, è pubblicato sul sito web dell’Agenzia.

Art. 9 (Fase preliminare della VAS per piani o  programmi di competenza della Provincia)

(1)  Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale dei piani o programmi di competenza della Provincia, l’Autorità procedente o il proponente trasmette all’Agenzia un rapporto preliminare contenente:

  1. le indicazioni inerenti lo specifico piano o programma, necessarie per l’individuazione dei possibili, significativi effetti ambientali dipendenti dalla sua attuazione;
  2. i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.

(2)  Il/La Presidente del Comitato ambientale costituisce il Gruppo di lavoro ai sensi dell’articolo 3.

(3)  Sulla base del rapporto preliminare l’Autorità procedente o il proponente entra in consultazione con il Gruppo di lavoro, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

(4)  Le consultazioni si concludono entro 90 giorni dall'invio del rapporto preliminare.

(5)  L'Autorità procedente o il proponente redige il rapporto ambientale sulla base delle consultazioni.

Art. 10 (Rapporto ambientale)

(1)  Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative da adottare in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

(2)  Il rapporto ambientale contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste sulla base del livello di conoscenza e dei metodi di valutazione attuali, del contenuto e del livello di dettaglio del piano o del programma, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.

(3)  Le informazioni da inserire nel rapporto ambientale sono indicate nell’allegato I della direttiva 2001/42/CE.

Art. 11 (Consultazioni e valutazioni per piani o  programmi di competenza della Provincia)

(1)  Per piani o programmi di competenza della Provincia l’Autorità procedente o il proponente invia all’Agenzia la proposta di piano o di programma, il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso redatta in lingua italiana e tedesca.

(2)  Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1 l’Autorità procedente o il proponente e l’Agenzia curano la pubblicazione sul proprio sito web di un avviso contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l’Autorità procedente e l'indicazione delle sedi dove è possibile prendere visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e dove possono essere presentate le osservazioni.

(3)  Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

(4)  Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 le autorità presso le quali sono individuate le sedi di cui al comma 2 trasmettono all’Agenzia le osservazioni, le proposte e i pareri presentati dagli interessati e dai Comuni durante il periodo di pubblicazione.

(5)  Il Gruppo di lavoro redige la relazione istruttoria di merito e si esprime sulla completezza e sull’adeguatezza della documentazione nonché sulle osservazioni presentate entro 60 giorni dall’ultimo giorno utile previsto per la presentazione delle osservazioni del pubblico.

(6)  Il Comitato ambientale, entro 90 giorni dall’ultimo giorno utile previsto per la presentazione delle osservazioni del pubblico, esprime un parere motivato sul prevedibile impatto ambientale del piano o programma, tenendo conto della relazione istruttoria del Gruppo di lavoro e delle osservazioni presentate.

(7)  In attuazione dei principi di economicità e semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni per piani e programmi specifici, vengono coordinate con quelle previste dal presente articolo, in modo da evitare duplicazioni e assicurare il rispetto dei termini previsti dai commi 3 e 6. 

Art. 12 (Adeguamento del piano o programma)

(1)  L’Autorità competente per l'adozione o l’approvazione del piano o programma tiene conto del parere motivato nonché delle osservazioni e delle proposte presentate e provvede alle eventuali revisioni del piano o programma ritenute opportune.

Art. 13 (Informazioni circa la decisione)

(1)  L’Autorità competente per l'adozione o l’approvazione del piano o programma pubblica sul proprio sito web:

  1. il piano o il programma adottato o approvato;
  2. il parere motivato del Comitato ambientale;
  3. una dichiarazione di sintesi redatta dall’Autorità procedente in lingua italiana e tedesca, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
  4. le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’Art. 14.

Art. 14  (Monitoraggio)

(1)  Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

(2)  Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.

(3)  Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive di cui al comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità procedente.

(4)  Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono da includere nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione e di esse si tiene conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma.

TITOLO III
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER PROGETTI (VIA)

Art. 15 (Ambito di applicazione)

(1)  Sono soggetti a VIA i progetti che possono avere significativi impatti negativi sull'ambiente.

(2)  L’allegato A stabilisce i casi in cui un progetto è in ogni caso soggetto a VIA e i casi in cui un progetto è soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA.

(3)  Su proposta dell’Agenzia, la Giunta provinciale aggiorna, modifica o sostituisce l'allegato di cui al comma 2 per il necessario adeguamento a norme statali o comunitarie.

Art. 16 (Verifica di assoggettabilità a VIA)   delibera sentenza

(1)  Il proponente trasmette all'Agenzia lo studio preliminare ambientale contenente le informazioni di cui allegato IV-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. 7)

(2)  Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell’Agenzia, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. L'Agenzia comunica per via telematica l'avvenuta pubblicazione della documentazione alle autorità con competenza ambientale nelle materie di cui all'art. 4 e ai Comuni sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto.  8)

(2/bis)  Entro 45 giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può prendere visione dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all’Agenzia. 9)

(3)  Nei successivi 30 giorni l’Agenzia può chiedere, per una sola volta, chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi 45 giorni. Su richiesta motivata del proponente l’Agenzia può concedere, per una sola volta, la sospensione del termine per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a 90 giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’Agenzia di procedere all’archiviazione. 10)

(3/bis)  L’Agenzia adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi 45 giorni, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3 nell’eventualità in cui l’Agenzia ne abbia fatto richiesta. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’Agenzia può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, il termine per l’adozione del suddetto provvedimento; in tal caso, l’Agenzia comunica tempestivamente, per iscritto, al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento. 11)

(4)  Se il progetto non ha significativi impatti negativi sull’ambiente, l’Agenzia dispone l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale in base ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ove richiesto dal proponente e tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, impartisce le condizioni ambientali necessarie a evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Se il progetto presenta possibili, significativi impatti negativi sull’ambiente, l’Agenzia dispone l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 18 a 22 in base ai criteri pertinenti elencati nel predetto allegato V. 12)

(5)  Per le installazioni soggette a verifica di assoggettabilità e ad autorizzazione integrata ambientale, la decisione sulla assoggettabilità a VIA è adottata dalla Conferenza di servizi in seno alla procedura di cui all'articolo 28.

(6)  Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a più di due approvazioni, autorizzazioni o pareri da parte dell'Amministrazione provinciale nelle materie di cui all’articolo 4, comma 1, la decisione sull’assoggettabilità a VIA è adottata dalla Conferenza di servizi in seno alla procedura di approvazione cumulativa di cui all'articolo 42.

(7)  Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a  VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'Agenzia. 13)

(8)  Su richiesta del proponente, l’Agenzia assoggetta alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli da 18 a 22 i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità ai sensi dell’allegato A, senza il previo espletamento della verifica di assoggettabilità.

massimeCorte costituzionale - ordinanza 8 settembre 2020, n. 215 - Norme per la valutazione ambientale per piani, programmi e progetti che riguardano la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) – estinzione del processo
7)
L'art. 16, comma 1, è stato così modificato dall'art. 16, comma 5, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
8)
L'art 16, comma 2, è stato così modificato dall'art. 16, commi 6 e 7, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
9)
L'art. 16, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 16, comma 8, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
10)
L'art. 16, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 9, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
11)
L'art. 16, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 16, comma 10, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
12)
L'art. 16, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 11, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
13)
L'art. 16, comma 7, è stato così modificato dall'art. 16, comma 12, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 17 (Studio di impatto ambientale)   delibera sentenza

(1)  Lo studio di impatto ambientale va allegato al progetto e deve contenere le informazioni di cui all’allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso il proponente deve fornire:

  1. una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, alle sue caratteristiche e dimensioni;
  2. una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente, sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio e di dismissione;
  3. una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, per quanto possibile, compensare impatti ambientali significativi e negativi;
  4. una descrizione delle soluzioni alternative prese in esame dal proponente, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali che hanno portato alla scelta dell’opzione proposta prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
  5. il piano di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto, nel quale sono anche indicate le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
  6. qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa alle caratteristiche peculiari del progetto specifico o della tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;
  7. una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a f), redatta in lingua italiana e tedesca. 14)

(2)  15)

(3)  Il proponente può presentare all’Agenzia una bozza del progetto e dello studio di impatto ambientale, al fine di definire la portata delle informazioni da includere nel progetto e nello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. A tale scopo il/la presidente del Comitato ambientale procede alla nomina del Gruppo di lavoro, che si pronuncia entro 30 giorni. 16)

massimeCorte costituzionale - ordinanza 8 settembre 2020, n. 215 - Norme per la valutazione ambientale per piani, programmi e progetti che riguardano la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) – estinzione del processo
14)
L'art. 17, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 13, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
15)
L'art. 17, comma 2, è stato abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera a), della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
16)
L'art. 17, comma 3, è stato così modificato dall'art. 16, comma 14, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 18 (Avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale)   delibera sentenza

(1)  Il proponente presenta all’Agenzia la domanda di VIA comprensiva dei seguenti allegati: il progetto, lo studio di impatto ambientale, le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto, l’avviso al pubblico con i contenuti indicati all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la sintesi non tecnica. Il proponente allega altresì la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norme di settore per consentire l’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto e indicati in un apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

(2)  Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza l’Agenzia comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati, e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

(3)  Il/La Presidente del Comitato ambientale costituisce il Gruppo di lavoro di cui all’articolo 3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della documentazione il Gruppo di lavoro e le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2 verificano, per i profili di rispettiva competenza, l’adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a 30 giorni per le eventuali integrazioni.

(4)  Successivamente alla verifica della completezza documentale, o al ricevimento delle eventuali integrazioni richieste, l’Agenzia pubblica nel proprio sito web l’avviso al pubblico di cui al comma 1, il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica; della pubblicazione è data informazione nell’albo pretorio informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate. La pubblicazione nel sito web dell’Agenzia sostituisce le comunicazioni ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(5)  Entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale e presentare le proprie osservazioni in merito alla valutazione di impatto ambientale nonché alla valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE e all’autorizzazione integrata ambientale, qualora queste ultime siano necessarie. Le osservazioni pervenute sono pubblicate tempestivamente sul sito web dell’Agenzia.

(6)  Il Comune o i Comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto o il/la rappresentante legale di un’associazione ambientalista operante a livello provinciale possono richiedere all’Agenzia, entro 20 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, che la consultazione avvenga nell’ambito di un’inchiesta pubblica. Tale inchiesta deve concludersi entro i successivi 40 giorni a pena di archiviazione del procedimento. Il verbale dell’inchiesta pubblica è redatto dall’Agenzia.

(7)  Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, ovvero dalla conclusione dell’inchiesta pubblica, l’Agenzia può chiedere al proponente eventuali integrazioni, assegnando allo stesso un termine non superiore a 30 giorni. Su richiesta motivata del proponente l’Agenzia può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata e l’Agenzia procede all’archiviazione.

(8)  L’Agenzia, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi 15 giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e procede a una nuova pubblicazione ai sensi del comma 4. I termini di cui ai commi 5 e 6 per l’ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.

(9)  Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’Agenzia convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente, il Comitato ambientale rappresentato dal suo/dalla sua Presidente o da un suo delegato/una sua delegata e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio dei titoli abilitativi non afferenti alla tutela dell’ambiente, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto e richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona.

(10)  Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 120 giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. 17) 18)

massimeCorte costituzionale - ordinanza 8 settembre 2020, n. 215 - Norme per la valutazione ambientale per piani, programmi e progetti che riguardano la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) – estinzione del processo
17)
L'art. 18 è stato così sostituito dall'art. 16, comma 15, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
18)
L'art. 18, comma 10, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 16 giugno 2020, n. 5.

Art. 19 (Valutazione  degli impatti ambientali) 19)   delibera sentenza

(1)  Il Gruppo di lavoro redige la relazione istruttoria di merito e si esprime sulla completezza e sull’adeguatezza della documentazione nonché sulle osservazioni presentate o espresse nell’inchiesta pubblica.

(2)  Il Comitato ambientale esamina il progetto e il relativo studio di impatto ambientale ed emette un parere motivato sull’impatto ambientale prevedibile, tenendo conto delle valutazioni del Gruppo di lavoro e delle osservazioni presentate o espresse nell’inchiesta pubblica. Il proponente e il sindaco del Comune interessato hanno diritto di essere ascoltati dal Comitato ambientale prima che venga rilasciato il parere. Il parere può contenere anche indicazioni sugli interventi idonei a evitare, limitare o compensare gli impatti ambientali negativi significativi e sulle eventuali misure di monitoraggio da adottarsi in fase di realizzazione e di esercizio del progetto. 20)

(3)  La Giunta provinciale si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto, tenendo conto del parere del Comitato ambientale e delle osservazioni presentate o espresse nell’inchiesta pubblica. 21)

massimeCorte costituzionale - ordinanza 8 settembre 2020, n. 215 - Norme per la valutazione ambientale per piani, programmi e progetti che riguardano la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) – estinzione del processo
19)
La rubrica dell'art. 19, è stata così sostituita  dall'art. 16, comma 16, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
20)
L'art. 19, comma 2, è stato così modificato dall'art. 16, commi17 e 18, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
21)
L'art. 19, comma 3, è stato inserito dall'art. 16, comma 19, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 20 (Provvedimento autorizzatorio unico provinciale)   delibera sentenza

(1)  Il provvedimento autorizzatorio unico provinciale è assunto nella seduta conclusiva della conferenza di servizi ed è costituito dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza. In questa seduta il Comitato ambientale è rappresentato dal suo/dalla sua Presidente o da un suo delegato/una sua delegata, che espone l’esito della valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento autorizzatorio unico provinciale comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere tali titoli abilitativi è assunta sulla base del provvedimento di VIA. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(2)  L’efficacia temporale del provvedimento di VIA è definita dal provvedimento stesso ed è comunque non inferiore a cinque anni, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente e previo parere del Comitato ambientale, di specifica proroga da parte dell’Agenzia.

(3)  Le condizioni e le misure supplementari relative all’autorizzazione integrata ambientale e agli altri titoli abilitativi di cui al comma 1, contenute nel provvedimento autorizzatorio unico provinciale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate dalle amministrazioni competenti per materia secondo le modalità previste dalle relative disposizioni di settore.

(4)  Il provvedimento autorizzatorio unico provinciale è pubblicato, integralmente, nel sito web dell’Agenzia. I termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale decorrono dalla data di pubblicazione. 22)

massimeCorte costituzionale - ordinanza 8 settembre 2020, n. 215 - Norme per la valutazione ambientale per piani, programmi e progetti che riguardano la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) – estinzione del processo
22)
L'art. 20 è stato così sostituito dall'art. 16, comma 20, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 21  23)

23)
L'art. 21 è stato abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera a), della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 22 (Monitoraggio)

(1)  Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.

(2)  L’Agenzia dà adeguata informazione sul proprio sito web delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate.

Art. 23 (Progetti esecutivi e varianti)

(1)  Qualora la decisione sulla VIA prescriva la presentazione del progetto esecutivo, il Comitato ambientale, entro il termine di 60 giorni dalla relativa presentazione, verifica con parere motivato la conformità dello stesso al progetto approvato in sede VIA.

(2)  I progetti di variante con rilevanza ambientale relativi a progetti soggetti a VIA già approvati e in corso di realizzazione vanno presentati all'Autorità competente per il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, la quale li trasmette all’Agenzia.

(3)  Il Comitato ambientale verifica se le modifiche presentate con il progetto di variante possano avere significativi impatti negativi sull’ambiente e rilascia un parere entro 60 giorni. Se le modifiche hanno significativi impatti negativi sull’ambiente, il progetto va sottoposto a nuova procedura di VIA.

(4)  La Giunta provinciale decide entro 90 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo o di variante di cui ai commi 1 o 2.

Art. 24 (Progetti di competenza statale)

(1)  Per i progetti di competenza statale soggetti a VIA, per la cui esecuzione sia richiesta la previa intesa con la Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, o il parere della Provincia ai sensi della normativa statale in materia di VIA, intesa e parere vengono espressi dalla Giunta provinciale previo parere del Comitato ambientale.

Art. 25 (Collaudo tecnico ambientale)

(1)  Una volta terminata l’opera e almeno 15 giorni prima della messa in esercizio, il proponente deve presentare all’Agenzia una richiesta di collaudo tecnico ambientale. Alla domanda va allegata una dichiarazione che attesta la conformità dell’opera alle caratteristiche indicate nel progetto.

(2)  Il Gruppo di lavoro verifica la conformità dell’opera al progetto approvato e ne relaziona al Comitato ambientale.

(3)  Il Comitato ambientale, tenendo conto della relazione del Gruppo di lavoro, accerta la conformità dell’opera al progetto approvato, approva gli eventuali scostamenti marginali ed esprime un parere vincolante in merito allo svincolo delle cauzioni richieste per il progetto dalle leggi di settore.

TITOLO IV
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Art. 26 (Ambito di applicazione)

(1)  Secondo le disposizioni del presente titolo sono soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) le installazioni che svolgono attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/CE non ricadenti nella competenza dello Stato nonché le modifiche sostanziali delle stesse.

(2)  L’AIA è rilasciata senza oneri a carico del gestore, ad eccezione dell’imposta di bollo, in base alla procedura prevista negli articoli seguenti.

Art. 27 (Domanda di autorizzazione integrata ambientale)

(1)  Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni o della modifica sostanziale delle installazioni esistenti, il gestore presenta domanda di AIA, corredata delle informazioni richieste dalla normativa statale in materia. La sintesi non tecnica delle informazioni contenute nella domanda deve essere redatta in lingua italiana e tedesca.

Art. 28 (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione  integrata ambientale)

(1)  La domanda di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale va presentata all'Agenzia.

(2)  Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l’Agenzia comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata.

(3)  Qualora la domanda risulti incompleta, l’Agenzia richiede apposite integrazioni, indicando un termine non superiore a 90 giorni. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Se il proponente non deposita entro il termine indicato la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa.

(4)  Entro il termine di 15 giorni dall’avvio del procedimento, salvo quanto previsto al comma 3, l’Agenzia pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, specificando che è possibile prendere visione degli atti presso l’Agenzia stessa e trasmettere osservazioni entro il termine di cui al comma 6. Tali forme di pubblicità sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento in caso di pluralità di destinatari di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Per le installazioni soggette anche a VIA è prevista un’unica pubblicazione.

(5)  I documenti e gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Agenzia per la consultazione da parte del pubblico.

(6)  Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può presentare all'Agenzia osservazioni in forma scritta sulla domanda.

(7)  Entro il termine di cui al comma 6, il sindaco/la sindaca del Comune ove è ubicata l’installazione comunica all’Agenzia eventuali prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(8)  L’Agenzia convoca la Conferenza di servizi. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche, alla Conferenza di servizi è invitato/a un/a rappresentante della rispettiva Autorità competente, al fine di armonizzare le prescrizioni e concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell’installazione. La Conferenza di servizi esprime il proprio parere sulla domanda di AIA entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, salvi i casi di sospensione dei termini di cui al comma 3.

(9)  L'Agenzia rilascia entro 30 giorni l'AIA in conformità al parere della Conferenza di servizi.

(10)  L'AIA rilasciata ai sensi del presente titolo sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni:

  1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari;
  2. autorizzazione allo scarico;
  3. autorizzazione per impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compresi l'autosmaltimento e il recupero dei propri rifiuti, nonché lo smaltimento degli apparecchi contenenti Pcb-Pct;
  4. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.

Art. 29 (Migliori tecniche disponibili (BAT) e  norme di qualità ambientale)

(1)  I valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.

(2)  Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, la Conferenza di servizi valuta l’opportunità di prescrivere misure più rigorose.

Art. 30 (Accesso all’informazione)

(1)  L’AIA e qualsiasi suo successivo aggiornamento e rinnovo sono pubblicati sul sito web dell'Agenzia.

(2)  Presso l’Agenzia sono inoltre rese disponibili:

  1. le informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
  2. i motivi su cui è basata la decisione;
  3. i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;
  4. il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attività interessate;
  5. il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;
  6. se è concessa una deroga ai valori limite di emissione, i motivi specifici della deroga in relazione alle migliori tecniche disponibili e le condizioni imposte;
  7. le informazioni sulle misure adottate dal gestore al momento della cessazione definitiva delle attività;
  8. i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'Agenzia;
  9. le relazioni redatte a seguito delle ispezioni.

Art. 31 (Collaudo tecnico ambientale)

(1)  Il gestore, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell’installazione, ne dà comunicazione all'Agenzia e presenta domanda per il collaudo tecnico ambientale. Nella domanda deve essere indicata la data di messa in esercizio e deve essere allegata una dichiarazione che attesti la conformità dell’installazione alle caratteristiche prescritte nell’autorizzazione.

(2)  Entro il termine massimo di 180 giorni dalla messa in esercizio, l’Agenzia procede al collaudo tecnico ambientale e controlla il rispetto delle prescrizioni previste nell’autorizzazione. In caso di mancato rispetto trovano applicazione le prescrizioni di cui all’articolo 44, comma 3.

Art. 32 (Procedura di approvazione congiunta di progetti soggetti a VIA relativi ad installazioni  soggette ad AIA)

(1)  Nel caso di progetti soggetti a VIA relativi a installazioni soggette ad AIA si applica la procedura di VIA di cui agli articoli da 17 a 22, integrandola con le disposizioni previste dal presente articolo.

(2)  La domanda congiunta di VIA e AIA deve fornire le indicazioni di cui agli articoli 17 e 27.

(3) L’avviso di pubblicazione di cui all’articolo 18, comma 2, deve altresì contenere l’indicazione che il progetto è relativo a un’installazione soggetta ad AIA, nonché le informazioni di cui all’Art. 28, comma 4.

(4)  L’Agenzia rilascia l’AIA conformemente alla decisione sulla VIA, entro 30 giorni dalla decisione sulla VIA.

(5)  Per il collaudo tecnico ambientale di installazioni soggette ad AIA, che sono altresì assoggettate a VIA, si applica la procedura di collaudo di cui all’articolo 31 prevista per le installazioni soggette ad AIA.

Art. 33 (Controllo delle emissioni delle installazioni  soggette ad autorizzazione integrata ambientale)

(1)  L'AIA contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione nonché l'obbligo di comunicare all’Agenzia periodicamente, e almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni prescritte dall’autorizzazione.

(2)  Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che, sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione, non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.

Art. 34 (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione  integrata ambientale)

(1)  Dalla data di messa in esercizio dell’installazione, il gestore trasmette all'Agenzia e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. Il gestore provvede, altresì, a informare immediatamente l’Agenzia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e adotta nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

Art. 35 (Piano provinciale d'ispezione ambientale)

(1)  La Giunta provinciale approva e aggiorna periodicamente un piano provinciale d'ispezione ambientale su proposta dell’Agenzia, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate ambientali statali ricadenti nel territorio provinciale.

(2)  Sulla base del piano provinciale d’ispezione, l’Agenzia redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie, comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di installazioni, da svolgersi con oneri a carico del gestore.

Art. 36 (Ispezioni delle installazioni soggette  ad autorizzazione integrata ambientale)

(1)  In sede di ispezioni periodiche delle installazioni soggette ad AIA, l’Agenzia accerta, secondo quanto previsto nell’autorizzazione e nel programma d’ispezione di cui all’articolo 35, comma 2, quanto segue:

  1. il rispetto delle condizioni poste dall'AIA;
  2. la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  3. che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato regolarmente l'Agenzia e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, abbia dato tempestiva comunicazione alla stessa sui risultati scaturiti dal controllo delle emissioni del proprio impianto.

(2)  Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 1, l'Agenzia può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente titolo; i relativi oneri sono a carico della Provincia.

(3)  Al fine di consentire le attività di cui ai commi 1 e 2, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente titolo.

(4)  La relazione sull’esito dei controlli e delle ispezioni da parte dei funzionari a ciò autorizzati dalla normativa statale e provinciale è trasmessa entro due mesi dalla visita in loco all'Agenzia e al gestore; nella relazione sono indicate le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e le proposte di misure da adottare.

Art. 37 (Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale)

(1)  L'Agenzia riesamina periodicamente l'AIA nei casi previsti dalla direttiva 2010/75/CE, confermando o aggiornando le relative condizioni.

(2)  In ogni caso l'Agenzia riesamina l'autorizzazione quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. Nel caso di un'installazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 il termine per il riesame è esteso a dodici anni. Nel caso di un’installazione registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, il termine per il riesame è esteso a 16 anni.

(3)  L’Agenzia comunica al gestore l’avvio del procedimento di riesame e richiede la documentazione a tal fine necessaria. Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui all’Art. 28

Art. 38  (Modifica delle installazioni o variazione del gestore)

(1)  Il gestore comunica all'Agenzia le progettate modifiche all'impianto. Ove lo ritenga necessario, l'Agenzia aggiorna l'AIA o le relative condizioni in conformità con la determinazione della Conferenza di servizi. Decorsi 60 giorni dalla comunicazione, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

(2)  Se l’Agenzia rileva che le modifiche progettate sono sostanziali, ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, per consentirgli di presentare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni.

(3)  Il gestore informa inoltre l’Agenzia in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante o in materia urbanistica o di edilizia. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell’AIA.

(4)  Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'Agenzia, anche nelle forme della autocertificazione ai fini della volturazione dell'AIA.

Art. 39 (Incidenti o eventi imprevisti)

(1)  Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'Agenzia e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l’Agenzia.

(2)  In esito alle informative di cui al comma 1, l’Agenzia può diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'Autorità stessa, anche su proposta delle amministrazioni territorialmente competenti in materia ambientale, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti.

Art. 40 (Disposizioni relative al registro europeo  delle emissioni)

(1)  In provincia di Bolzano l’Agenzia è l’Autorità competente ad ottemperare agli obblighi di comunicazione e di valutazione della qualità dei dati di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

TITOLO V
PROCEDURA CUMULATIVA

Art. 41 (Ambito di applicazione)

(1)  Per i progetti esentati dalle procedure di VIA e di AIA, ma soggetti a più di due approvazioni, autorizzazioni o pareri, o altri atti di assenso comunque denominati, da parte dell'amministrazione provinciale nelle materie di cui all’articolo 4, comma 1, si applica la procedura di approvazione cumulativa.

Art. 42 (Procedura di approvazione cumulativa)

(1)  La struttura competente trasmette all’Agenzia i progetti di cui all’articolo 41, corredandoli degli allegati previsti dalla normativa vigente per il rilascio delle approvazioni, delle autorizzazioni o dei pareri di cui all’articolo 41. Ove il progetto sia soggetto a permesso a costruire, esso va inoltrato dai Comuni corredato del parere della commissione edilizia.

(2)  L'Agenzia verifica entro 15 giorni la completezza formale della documentazione e accerta a quali approvazioni, autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, andrà sottoposto il progetto e lo invia agli uffici competenti.

(3)  Entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione gli uffici competenti esaminano il progetto. In caso di documentazione incompleta l'Agenzia richiede le integrazioni documentali eventualmente necessarie, da presentare entro un termine non superiore a 30 giorni. In tal caso il termine è sospeso fino al deposito della documentazione integrativa da parte del proponente. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

(4)  La Conferenza di servizi si pronuncia ai sensi dell’Art. 4 con un parere vincolante entro i successivi 30 giorni, e l’Agenzia lo trasmette alla struttura richiedente.

(5)  Tale parere sostituisce a tutti gli effetti ogni altra approvazione, autorizzazione, parere o altri atti di assenso, comunque denominati, sul progetto previsti dalla vigente normativa nelle materie di cui all’articolo 4, comma 1.

(6)  Il parere espresso dalla Conferenza di servizi ha una validità di cinque anni. Su richiesta motivata del proponente, il/la Presidente della Conferenza di servizi può prorogare la validità di ulteriori due anni.

TITOLO VI
RICORSI E VIGILANZA

Art. 43 (Ricorsi)

(1)  Avverso le decisioni adottate dalla Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 16, comma 5, e 42, comma 4, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale da parte di chi vi abbia interesse, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione o pubblicazione delle stesse, per motivi di legittimità e di merito.

Art. 44 (Vigilanza)

(1)  La vigilanza sulla corretta esecuzione e sull’esercizio di tutte le opere e le installazioni approvate o autorizzate ai sensi della presente normativa spetta anche alle Ripartizioni provinciali competenti per le materie di cui all'articolo 4, comma 1.

(2)  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, in caso di inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni imposte per le opere soggette alla VIA, l'Agenzia procede, a seconda della gravità delle infrazioni, come segue:

  1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
  2. all'ordinanza di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato originario, previo parere del Comitato ambientale. Decorso il termine stabilito senza che il contravventore vi abbia provveduto, l’Agenzia provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a spese del contravventore. Nel caso in cui, su parere del Comitato ambientale, la riduzione in pristino non sia possibile o possibile solo parzialmente, il contravventore deve risarcire il danno arrecato all'ambiente. L'entità del risarcimento è determinata dall'Agenzia, sentite le ripartizioni competenti nelle materie di cui all'Art. 4, comma 1.

(3)  In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, per installazioni soggette ad AIA, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui al Titolo III/bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, l'Agenzia procede, secondo la gravità delle infrazioni, nei seguenti modi:

  1. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’Agenzia ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
  2. alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di immediato pericolo o un danno per l’ambiente o per la salute umana, o in caso di reiterate violazioni;
  3. alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, su parere della Conferenza di servizi, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
  4. alla chiusura dell’installazione, nel caso di esercizio in assenza di autorizzazione.

(4)  In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AIA, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, l’Agenzia ne dà comunicazione al sindaco/alla sindaca ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 (Disposizione transitoria)

(1)  La scadenza delle autorizzazioni integrate ambientali in vigore alla data dell’entrata in vigore della presente legge è prorogata fino al riesame di cui all’Art. 37.

Art. 46  (Modifiche di norme)

(1)  Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA sono pubblicati anche i dati previsti dalla normativa in materia di valutazione ambientale per tale tipologia di progetti.".

(2)  Dopo il comma 9 dell’articolo 8 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

“10. La Conferenza di servizi decide sull’assoggettabilità a VIA dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità.”

(3)  Dopo l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA alla domanda di autorizzazione va altresì allegato lo studio preliminare ambientale previsto dalla normativa in materia di valutazione ambientale per il relativo inoltro all’Autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA.".

(4)  Alla fine del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La Conferenza di servizi decide altresì sull’assoggettabilità a VIA dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità.”.

(5)  La lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è cosi sostituita:

"g) il rapporto ambientale di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE; per le modifiche al piano è richiesto il rapporto ambientale se gli interventi previsti sono soggetti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS); se invece gli interventi previsti sono soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, è richiesto il rapporto ambientale preliminare."

Art. 47 (Abrogazione)

(1)  La legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 48 (Disposizione finanziaria)

(1)  La presente legge non comporta nuove o maggiori spese per l’esercizio finanziario 2017.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ALLEGATO A
(Articolo 15, comma 2)

Progetti soggetti a VIA di competenza della Provincia autonoma di Bolzano

(1)  Sono soggetti a VIA i progetti che possono avere significativi impatti negativi sull'ambiente.

(2)  Viene comunque effettuata una valutazione di impatto ambientale per:

  1. i progetti di cui all’allegato III alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, che non risultano ricompresi anche nell'allegato II alla Parte seconda dello stesso decreto;
  2. i progetti di cui all'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
  3. i progetti di cui all'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, si ritenga che possano produrre significativi impatti negativi sull'ambiente. I criteri e le soglie da applicare per tali progetti sono stabiliti dalle “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome”, emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. I riferimenti alle norme statali contenuti nelle linee guida sono da intendersi riferiti alle norme provinciali corrispondenti.

(3)  La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

  1. le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato III e IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino di per sé conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel medesimo allegato III;
  2. i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, in applicazione dei criteri e delle soglie stabiliti dalle linee guida, emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
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