(1) Al candidato appartenente al gruppo linguistico ladino che ha ottenuto la più alta cifra elettorale individuale, ma che non risulta eletto in base alle disposizioni di cui all’articolo 55, è assegnato in ogni caso un seggio ai sensi dell’articolo 48, comma 2, dello Statuto speciale. Tale candidato viene a prendere il seggio di colui che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, dovrebbe essere l’ultimo degli eletti della lista di appartenenza. Quest’ultimo rimane però primo nella graduatoria dei candidati non eletti della propria lista.
(2) Nel caso in cui a nessuna lista con un candidato appartenente al gruppo linguistico ladino venga attribuito un seggio, viene assegnato un seggio al candidato di questo gruppo linguistico che ha ottenuto la più alta cifra individuale ai sensi della graduatoria di cui all'articolo 53, comma 1, lettera f). Tale seggio viene individuato, in deroga alle cifre elettorali di lista, nel modo seguente e sottratto alla corrispondente lista: