(1) I commi 2 e 3 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, sono così sostituiti:
“2. Salvo quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10, i requisiti prescritti devono essere posseduti sia al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande che alla data di assunzione. Il personale è tenuto ad informare immediatamente l’Amministrazione in caso di perdita dei requisiti necessari per l’assunzione all’impiego provinciale.
3. Il bando di concorso può anche prevedere la semplice manifestazione di interesse a partecipare e che il possesso dei requisiti debba sussistere in un momento successivo prestabilito, purché non posteriore al giorno della prima prova di concorso, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10.”