1. Non possono far parte del Consiglio d’amministrazione e decadono dalla carica qualora siano stati nominati:
a) dipendenti dell’IPES
b) coloro che abbiano liti pendenti con l’IPES o che abbiano debiti o crediti verso di esso, non dipendenti da rapporto di servizio
c) i membri del Consiglio d’amministrazione fra di loro parenti ed affini fino al terzo grado o vincolati da matrimonio o da unione civile
d) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni ed appalti interessanti l’IPES
e) coloro che ricoprono la carica di Consigliera o Consigliere regionale
f) coloro che ricadono in condizioni di altre incompatibilità previste dalle leggi vigenti.
2. I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni, atti o provvedimenti concernenti loro o persone a loro vincolate da matrimonio, da unione civile oppure da parentela o affinità fino al 4° grado oppure concernenti società delle quali siano amministratrici o amministratori oppure socie o soci illimitatamente responsabili.
3. Le Consigliere o i Consiglieri che, senza giustificati motivi, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. In caso di dimissioni, decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti il Consiglio, avvia subito il procedimento per la sostituzione da parte della Giunta provinciale. Le nuove Consigliere o i nuovi Consiglieri restano in carica fino alla scadenza del Consiglio d’amministrazione.