(1) Dopo l’articolo 23 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, sono inseriti i seguenti articoli 23/bis e 23/ter:
“Art. 23/bis (Concessioni per piccole derivazioni d’acqua a favore di malghe, rifugi, masi di montagna e alpeggi gestiti in proprio)
1. Nel procedimento per il rilascio di concessioni per piccole derivazioni d’acqua a scopo di produzione elettrica, che servano esclusivamente all’approvvigionamento elettrico per autoconsumo di malghe e rifugi, per i quali non sia altrimenti possibile un allacciamento economico e vantaggioso alla rete elettrica, non si applicano gli articoli 4 e 9. Gli articoli 4 e 9 non si applicano altresì al rilascio di concessioni per piccole derivazioni idroelettriche fino a un massimo di 50 kW per il fabbisogno domestico di masi di montagna con più di 40 punti di svantaggio e di alpeggi gestiti in proprio, anche se allacciati alla rete elettrica pubblica.
Art. 23/ter (Concessioni per derivazioni d’acqua su condotte per acqua potabile e su esistenti impianti di irrigazione e innevamento)
1. Nel procedimento per il rilascio di concessioni per la produzione di energia elettrica in condotte per l’acqua potabile, nonché nella procedura per il rilascio di concessioni per la produzione di energia elettrica in centrali piccole (< 220 kW) su impianti di irrigazione o di innevamento, nei limiti prestabiliti dalla relativa concessione in essere, non si applicano gli articoli 4 e 9.”