(1) Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. È vietata la combustione all’aperto di materiale di origine vegetale, ivi compresi i residui vegetali di qualsiasi genere derivanti dalla pulizia di prati, campi, scarpate e boschi.”
(2) La lettera d) del comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituita:
“d) fuochi da campo, fuochi per graticole e altri fuochi accesi in occasione di tradizioni e usanze popolari, ferma restando la facoltà del comune di disciplinare tali attività all’interno dei centri abitati;”.
(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è aggiunto il seguente comma:
„3. Sono in ogni caso consentiti i fuochi accesi con combustibili idonei nelle colture agricole, al solo scopo di prevenire le gelate.“
(4) Il comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 19, in caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge o delle prescrizioni di carattere tecnico previste nell’allegato C, l’autorità di vigilanza di cui al presente articolo procede, secondo la gravità delle infrazioni:
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo o danno per la salute pubblica o per l'ambiente.”
(5) Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “, chi non ottempera a quanto stabilito dall’art. 18, comma 4,”.