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v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 211)
Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B. U. 25 ottobre 2016, n. 43.

Art. 6  (Modifica della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, “Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) L’articolo 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è così sostituito:

“Art. 35 (Agenzia di stampa e informazione)

1. Presso la Ripartizione provinciale Presidenza e Relazioni estere è istituita una specifica struttura operativa denominata Agenzia di stampa e informazione, di seguito Agenzia, con il compito di garantire un’efficace, tempestiva e professionale informazione ai cittadini in ordine all’attività della Giunta provinciale e dell’amministrazione provinciale.

2. La Giunta provinciale definisce le competenze dell’Agenzia e approva un piano di sviluppo della comunicazione e dell’informazione, elaborato dall’Agenzia e inteso come strumento di garanzia della trasparenza amministrativa.

3. L’Agenzia si avvale di uno specifico sistema informativo per consentire, attraverso tutti i media, la più celere e completa informazione sull’attività della Giunta provinciale e dell’amministrazione provinciale.

4. Per lo svolgimento delle attività giornalistiche di competenza dell’Agenzia, la Provincia può assegnare non più di 12 giornalisti con contratto a tempo determinato, di durata pari a quella della legislatura. Tale contingente corrisponde alla dotazione organica dell’Ufficio stampa al momento dell’istituzione della presente Agenzia.

5. Per un periodo pari a quello della legislatura all’Agenzia può inoltre essere assegnato anche personale provinciale per funzioni amministrative e di supporto, nonché per l’attività giornalistica, se iscritto all’albo nazionale dei giornalisti ed in possesso di provata esperienza nei settori stampa, radiotelevisione, internet e relazioni pubbliche.

6. Al personale dell’Agenzia spetta, secondo le funzioni svolte, il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto dal contratto nazionale giornalistico. Ferma restando l’invarianza della spesa a carico del bilancio provinciale, il personale amministrativo provinciale assegnato all’Agenzia può optare per il trattamento previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico o per quello previsto dal contratto per il personale amministrativo provinciale.

7. Il responsabile dell’Agenzia, che assume la qualifica di direttore, è nominato dalla Giunta provinciale e opera in base alle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione. Al Direttore dell’Agenzia spetta il trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto per il redattore capo dal contratto nazionale di cui al comma 6.”

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